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Ho
iniziato ad ampliare e riordinare (estate 2009) questa sezione sulle
leggi con l'intento di riuscire ad offrire finalmente una panoramica
chiara e precisa su questo argomento fondamentale, e questo cercando di
mantenere da allora, aggiornato il tutto all'oggi. |
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Sezione
che a suo tempo avviai con materiale ricevuto dal signor
Giuliano Fois,
per poi successivamente ampliare ed approfondire con altri interventi
informativi sia da parte di altre persone,
che del sottoscritto (Z.G.).
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Piccola
introduzione
sull'Italia
in generale. Per
strano che possa sembrare, la legge che in Italia regolamenta
sostanzialmente tutte le attività estrattive risale a quando c'era ancora
il Re, perché risale al 1927 ed è tuttora in vigore con aggiornamenti
apportategli nel 1999. Si tratta della legge "29
Luglio 1927 n° 1443" e
leggendola se ne ricavano un paio di cose fondamentali,
quale ad esempio il fatto che essendo tutti i beni del sottosuolo di
proprietà governativa, a ben vedere non potremmo quindi estrarre minerali
neanche da miniere preesistenti. Per contro, per nostra fortuna in detta
legge non sono invece contemplate le sabbie aurifere e relativa pesca
dell'oro, da cui ne deriva che sui fiumi si può andare tranquillamente a
cercare oro, tenendo però presenti sia le norme regionali sia le regolamentazioni particolari che possono avere
eventuali parchi territorialmente interessati. Le uniche due regioni che
fanno eccezione a quanto detto risulterebbero attualmente il Piemonte (che
comunque richiede solo una semplice iscrizione gratuita) e la Valle
d'Aosta: qui a seguire troverete info su questi e altri particolarismi e
a lato pagina ci sono i tasti per visualizzarne le normative in misura
dettagliata, mentre il secondo "ritaglio" più in basso confermerebbe ulteriormente
(uso il condizionale solo perché non posso contattare di persona tutti gli
enti regionali, comunali ecc.) che in tutte le altre regioni italiane la
ricerca sia appunto libera.
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Voglio
qui precisare una cosa
è cioè che con questa sezione dedicata alle leggi io non intendo
minimamente "scoraggiare" il cercatore d'oro o di minerali vari: ho anzi diversi amici
che agiscono tranquillamente in ogni dove fregandosene bellamente di
divieti e normative. Queste pagine intendono solo informare sulla
situazione legale e su quanto (o poco) si rischi al merito, di modo che
ognuno possa poi regolarsi come meglio crede. |
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Piemonte
regolamentazione.
La legge regionale del Piemonte impone che chiunque
voglia intraprendere
la raccolta di minerali (o metalli) per uso collezionistico e scientifico debba
iscriversi ad un registro regionale: la richiesta, con conseguente iscrizione, é
assolutamente gratuita, per cui viene spontaneo chiedersi a cosa serva o
da cosa sia motivata e la risposta consiste nel fatto che si tratta di una
legge molto vecchia (rimasta in vigore) che veniva applicata come sorta di
monitoraggio quando in Piemonte i cercatori sui fiumi erano veramente
parecchi e questi riuscivano "quasi" a vivere col ricavato (la
vita era anche decisamente più semplice e l'oro invece valeva
molto più di adesso); in pratica, in tal modo il governo di allora,
evidentemente interessato o incuriosito da quest'attività in fin dei
conti remunerativa, ne poteva seguire l'andamento in relazione al numero di
cercatori, cioè se aumentavano o diminuivano ecc. Tornando
all'oggi, come già detto l'iscrizione non costa nulla
e qui c'è il modulo già pronto da scaricare,
stampare, compilare e spedire a: Presidente della Giunta regionale
- leggi Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva - Via Pisano n°
6 - 10152 Torino) per ricevere automaticamente via posta il tesserino in
questione.
Foto di Marco
Aresu |
Se
vi
servissero altre informazioni, il n° di telefono è
011-4324930 (sig.
Viola Miranda, mentre la e-mail degli uffici regionali interessati
è questa),
tutti dati comunque disponibili anche presso il Sito ufficiale
della regione stessa. In
breve tempo (di solito entro due
settimane, ma in rari casi è capitato di dover attendere anche un
mese) riceverete il tesserino (una specie di carta di credito (foto
qui sopra) dell’avvenuta iscrizione nel registro dei
raccoglitori di minerali; portatela con voi quando andate a cercare oro
sui fiumi, e nel caso qualche guardia vi dicesse di sgombrare
vi basterà mostrargli l'attestato di cui sopra. Il
tutto è gratuito, a parte la spesa del francobollo, e si tratta
di un certificato personale,
pertanto amici e famigliari che dovessero aggregarsi (per
partecipare attivamente alla ricerca, beninteso) dovranno
esserne muniti anch'essi.
Un
altro sistema sbrigativo consiste nel compilare il foglio e spedirlo
via fax al medesimo indirizzo unitamente alla fotocopia della carta
d’identità in entrambi i lati, utilizzando il seguente numero:
011-4324991. E’ consigliabile
accertarsi che sia arrivato. Come già detto, successivamente vi arriverà il
tesserino
per
posta.
P.S.
Per queste informazioni, il sottoscritto (Z.G.) ringrazia sia l'ufficio competente della regione
Piemonte (dott. Pierpaolo Varetto) che mi ha gentilmente segnalato il
sussistere di questo nuovo modulo, sia il sig. Massimo Sana che
altrettanto cortesemente me l'ha comunicato tramite Facebook.
Questo per l'iscrizione, mentre per quanto riguarda il
permesso demaniale (ad es. necessario in Val d'Aosta) in Piemonte non
occorre.
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In questo ritaglio, a titolo di es. lo spunto di alcuni vostri dialoghi
su questo argomento che avete inserito
nella mia pag. FB e consultabili nella medesima.
1) Dal post di P. Gazzola:
" ... ho
inviato la documentazione per la
concessione di ricerca minerali alla regione con il modulo pre-compilato
scaricato dal tuo sito a fine Luglio e mi è arrivato il contesto ai
primi di Settembre). Devo dire che ero un po' scettico sulla
risposta, invece anche se con calma la concessione è arrivata".
P.S.
Dopo questa nota di Gazzola sulla funzionalità del contesto seguirono nel
tempo in Facebook altri commenti nei quali non di rado si specificò
appunto di aver ricevuto il modulo (anzi il tesserino, perché dal 2014
in poi si riceve proprio un tesserino)
in poco più di una settimana, come ad es. in questi altri casi
sottostanti (il primo del 2015 e gli altri del 2018):
2)
Dal post di M. Simoni: "Ringrazio
la Regione Piemonte, che in meno di 20 giorni dalla mia richiesta mi ha
spedito il tesserino che attesta la mia (e mia compagna) iscrizione al
registro regionale dei raccoglitori e ricercatori di minerali del
Piemonte ... congratulazioni, veramente velocissimi...".
3) Dal Post di V. Mauri:
"incredibile, alle 11.50 ho richiesto via mail alla Regione Piemonte il
tesserino per la ricerca di minerali, spiegando che ero già iscritto dal
2009 (allora non era previsto il tesserino).
Alle 12.06 ricevo risposta alla mail e una telefonata che mi avvisa
dell'immediata spedizione dei tesserini: ECCEZIONALE L'EFFICIENZA DI QUEGLI
UFFICI.
4) Un commento di
C. Strasio al post
precedente:
"Io ho fatto la richiesta ed inviato il fax via
mail (servizio online di fax). In 10 giorni avevo la tessera a casa".
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Importante!
Fiume Orba: dal 2015 (compreso) è diventata vietata la ricerca nel
tratto interessato dall'omonima Riserva Naturale (cioè partendo da Silvano
d’Orba e proseguendo verso nord, che è forse la sua parte migliore) fino a
data da destinarsi, ma grazie a contatti "diplomatici" da parte dell'Associazione
Val D'Orba con l'Ente della Riserva Naturale Val d'Orba, questi
sono pervenuti a concedere la ricerca in due tratti del fiume anche
dov'esso territorialmente attraversa detta Riserva. Vederne
tutti i dettagli in apposita pagina.
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Emilia
Romagna in breve. La ricerca sui suoi fiumi è libera, come
d'altronde lo è nella maggior parte delle regioni italiane; per i suoi
Parchi o Aree protette ecc. bisogna invece, come sempre, informarsi
sulle loro leggi personalizzate.
Liguria in
breve. In questa regione la ricerca è libera (parchi e aree
protette a parte, come al solito) e non occorre quindi alcuna iscrizione. |
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Lombardia
in breve. In questa regione, la ricerca dell'oro e di altri
minerali è libera
(ma non nel fiume Adda perché i
suoi due parchi, ove infatti è vietata, occupano nell'insieme tutto il
suo corso) e non
occorre alcun certificato al merito. Andranno semplicemente rispettate
le norme della Legge riportata qui a lato pagina, tenendo naturalmente
presente che i vari parchi situati in questo territorio possono disporre
invece di proprie regolamentazioni o divieti al merito.
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Valle
d'Aosta in breve. La Regione istituisce presso la struttura
competente un registro regionale dei ricercatori e dei raccoglitori di
fossili e di minerali da collezione, oro dei fiumi compreso;
l’attività amatoriale di setacciatura di inerti all’interno dei torrenti
della Valle per il recupero di pagliuzze d’oro, con il solo uso di
batea,
canaletta e utilizzo di alcune delle attrezzature di cui all’art. 4 comma
1, è un’attività consentita e che può essere assimilata al distacco di
minerali da collezione di cui all’art. 5. Chiunque intenda svolgere le attività
è tenuto a darne comunicazione scritta al Presidente della Regione che,
entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, rilascia apposito
attestato di iscrizione (approfondimenti
e quant'altro occorra, a lato pagina).
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Svizzera.
Dopo gentile segnalazione (2009) di "El Loco", riporto qui a
seguire le note informative che mi ha inviato sulla regolamentazione della
ricerca di minerali: "...in Svizzera,
per cercare minerali bisogna avere una
patente che costa circa 150 Franchi (svizzeri, n.d.r.) e bisogna
richiederla al Museo di Storia Naturale di Lugano. Volendo, è possibile
scaricarsi il formulario da compilare anche dal loro sito e vi
andrà allegata una foto formato passaporto. Ps. se si intende agire in un patriziato
bisogna allora fare una seconda domanda e pagare un' altra tassa. Inoltre,
la ricerca di fossili e la raccolta è comunque proibita in tutto il
Canton Ticino: occhio alle multe salatissime e alle denuncie in magistratura".
AGGIORNAMENTO
2018:
Marco Urbani,
che qui ringrazio, mi segnala costi e tasse per la ricerca di minerali in natura,
come qui a seguire:
Tassa per una settimana 70 franchi, per un anno 150 franchi se domiciliati
in Svizzera e 250 franchi se residenti fuori dal cantone; 2000 franchi per
commercianti Ticinesi e 3000 franchi per commercianti domiciliati fuori dal
Canton Ticino. Questi sono dati presi dal Sito del museo di storia naturale
di Lugano dove si può richiedere la licenza fornendo tutti i dati personali
con fotocopia dei documenti e foto tessera tipo passaporto (rilasciano un
bel tesserino plastificato con foto, dati personali e con scadenza annuale o
settimanale).
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METAL
DETECTOR. In Piemonte
l'uso del Metaldetector per le ricerche è consentito; Giuseppe Rizzi si
è interessato personalmente a questa faccenda chiedendo spiegazioni via
e-mail alla regione in questione e la risposta che ne ha ottenuto
non lascia adito a qualsiasi dubbio. Riporto qui a seguire per esteso
sia la domanda sia la risposta.
La domanda:
Mi chiamo (...) e sono iscritto nel registro regionale dei
raccoglitori di minerali, dal (...) con il codice identificativo- Negli
anni ho sempre rispettato quanto descrive la Legge regionale del 4
aprile 1995 n° 51 sulle "Normative per la ricerca e la raccolta di
minerali a scopo collezionistico". L'articolo 4, riferito ai mezzi per
la ricerca e raccolta consente esclusivamente l'impiego di attrezzature
manuali e di lunghezza non superiore a mt.1,60. Ora vorrei se possibile
un chiarimento: è possibile utilizzare un metal detector per la ricerca
di campioni d'oro? Ringraziando, un cordiale saluto (...).
La risposta ottenuta:
Buongiorno, la legge 51/95 regolamenta l'utilizzo di strumentazione per
lo scavo e l'estrazione dei materiali; in considerazione del fatto che
il metal detector non ha implicazione diretta sul territorio, ma viene
utilizzato esclusivamente per la ricerca, puà essere considerato idoneo.
Cordiali saluti (...).
Settore polizia mineraria, cave e miniere, via Pisano n°6 10152
Torino.
Il presente messaggio
contiene informazioni di natura professionale attinente l'attività
lavorativa. Ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa le
eventuali risposte potranno essere conosciute da altri soggetti
nell'ambito dell'organizzazione del mittente.
NOTA DI Z.G. Per ulteriore chiarezza, nella postilla conclusiva s'intende
dire che quanto sopraddetto vale per chiunque e non solo per chi abbia
contattato l'Ente (in questo caso
Giuseppe
Rizzi). |
NOTE
STORICHE DA DOCUMENTI MINERARI ANTICHI. 1729, 11 Luglio. Disposizioni delle Regie Costituzioni,
Lib. VI, tit.
VI delle miniere. 1) Tutti possono andare in cerca di miniere. 2) I feudatari investiti e i possessori dei fondi hanno il
diritto di prelazione se i lavori non sono cominciati. 3) Nessuno può impedire
lo scavo di miniere, e queste possono essere scavate anche in fondi altrui, mediante il risarcimento del
danno. 4) La sospensione dei lavori per un anno comporta lo stato
d’abbandono. 5) Le miniere non possono essere iniziate prima di aver consegnato i campioni alla Camera dei
Conti e averne ricevuto licenza. 6) Il diritto di signoraggio, dovuto al re o al feudatario
investito delle miniere,
é la decima dell’oro e dell’argento, la quindicesima del rame e stagno,
la vigesima del piombo e ogni altro metallo prodotto, senza aggravio di
spese. 7) I minerali estratti non possono essere esportati prima di essere ridotti in metallo,
l’oro e l’argento non possono mai essere esportati, il rame non può essere
esport. senza il parere del consiglio
d’artiglieria. (cfr. modifiche e aggiunte apportate con il manif. del 1738 e con
le Costituz. del 1770). |
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Approfondimenti di questa pagina
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