Sito di Zappetta Gialla sull'Oro.

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E' un Sito sull'oro con centinaia di pagine utili alle vostre ricerche e dispone anche di Facebook per dialogare ecc. Per la Posta in generale: ho sostituito la mia precedente pagina Facebook (si può ancora consultarla, ma non più scriverci) con una nuova in formato Gruppo, la cui iscrizione è assolutamente gratis e dove potrete inserire domande o argomenti aggiungendo vostri "post", oppure rispondere e dialogare in quelli di altri già presenti.

Per la Posta particolare, invece, cioè dialoghi privati ed esclusivi con giornalisti, enti, collaboratori scrivetemi qui

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Leggi & normative

 

 

pubblicazione di Miniere d'Oro(2003) web.tiscali.it/minieredoro(2004) www.minieredoro(2006 / 2023)

 

 

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Storia oro Italia

I minerali in genere

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Pagina guida per ricerche scolastiche

Oro nel mondo

I vostri racconti

Collaboratori e corrispondenti

   

Ho iniziato ad ampliare e riordinare (estate 2009) questa sezione sulle leggi con l'intento di riuscire ad offrire finalmente una panoramica  chiara e precisa su questo argomento fondamentale, e questo cercando di mantenere da allora, aggiornato il tutto all'oggi.

 

Sezione che a suo tempo avviai con materiale ricevuto dal signor Giuliano Fois, per poi successivamente ampliare ed approfondire con altri interventi  informativi sia da parte di altre persone, che del sottoscritto (Z.G.).

 

 

Piccola introduzione sull'Italia in generale. Per strano che possa sembrare, la legge che in Italia regolamenta sostanzialmente tutte le attività estrattive risale a quando c'era ancora il Re, perché risale al 1927 ed è tuttora in vigore con aggiornamenti apportategli nel 1999. Si tratta della legge "29 Luglio 1927 n° 1443" e leggendola se ne ricavano un paio di cose fondamentali, quale ad esempio il fatto che essendo tutti i beni del sottosuolo di proprietà governativa, a ben vedere non potremmo quindi estrarre minerali neanche da miniere preesistenti. Per contro, per nostra fortuna in detta legge non sono invece contemplate le sabbie aurifere e relativa pesca dell'oro, da cui ne deriva che sui fiumi si può andare tranquillamente a cercare oro, tenendo però presenti sia le norme regionali sia le regolamentazioni particolari che possono avere eventuali parchi territorialmente interessati. Le uniche due regioni che fanno eccezione a quanto detto risulterebbero attualmente il Piemonte (che comunque richiede solo una semplice iscrizione gratuita) e la Valle d'Aosta: qui a seguire troverete info su questi e altri particolarismi e a lato pagina ci sono i tasti per visualizzarne le normative in misura dettagliata, mentre il secondo "ritaglio" più in basso confermerebbe ulteriormente (uso il condizionale solo perché non posso contattare di persona tutti gli enti regionali, comunali ecc.) che in tutte le altre regioni italiane la ricerca sia appunto libera. 

 

Voglio qui precisare una cosa è cioè che con questa sezione dedicata alle leggi io non intendo minimamente "scoraggiare" il cercatore d'oro o di minerali vari: ho anzi diversi amici che agiscono tranquillamente in ogni dove fregandosene bellamente di divieti e normative. Queste pagine intendono solo informare sulla situazione legale e su quanto (o poco) si rischi al merito, di modo che ognuno possa poi regolarsi come meglio crede.   

 

Piemonte regolamentazione.  La legge regionale del Piemonte impone che chiunque voglia intraprendere la  raccolta di minerali (o metalli) per uso collezionistico e scientifico debba iscriversi ad un registro regionale: la richiesta, con conseguente iscrizione, é assolutamente gratuita, per cui viene spontaneo chiedersi a cosa serva o da cosa sia motivata e la risposta consiste nel fatto che si tratta di una legge molto vecchia (rimasta in vigore) che veniva applicata come sorta di monitoraggio quando in Piemonte i cercatori sui fiumi erano veramente parecchi e questi riuscivano "quasi" a vivere col ricavato (la vita era anche decisamente più semplice e l'oro invece valeva molto più di adesso); in pratica, in tal modo il governo di allora, evidentemente interessato o incuriosito da quest'attività in fin dei conti remunerativa, ne poteva seguire l'andamento in relazione al numero di cercatori, cioè se aumentavano o diminuivano ecc.

Tornando all'oggi, come già detto l'iscrizione non costa nulla e qui c'è il modulo già pronto da scaricare, stampare, compilare e spedire a: Presidente della Giunta regionale - leggi Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva - Via Pisano n° 6 - 10152 Torino) per ricevere automaticamente via posta il tesserino in questione.

 

                                                                             Foto di Marco Aresu

 

 

Se vi servissero altre informazioni, il n° di telefono è  011-4324930 (sig. Viola Miranda, mentre la e-mail degli uffici regionali interessati è questa), tutti dati comunque disponibili anche presso il Sito ufficiale della regione stessa. In breve tempo (di solito entro due settimane, ma in rari casi è capitato di dover attendere anche un mese) riceverete il tesserino (una specie di carta di credito (foto qui sopra) dell’avvenuta iscrizione nel registro dei raccoglitori di minerali; portatela con voi quando andate a cercare oro sui fiumi, e nel caso qualche guardia vi dicesse di sgombrare vi basterà mostrargli l'attestato di cui sopra. Il tutto è gratuito, a parte la spesa del francobollo, e si tratta di un certificato personale, pertanto amici e famigliari che dovessero aggregarsi (per partecipare attivamente alla ricerca, beninteso) dovranno esserne muniti anch'essi.

 

Un altro sistema sbrigativo consiste nel compilare il foglio e spedirlo  via fax al medesimo indirizzo unitamente alla fotocopia della carta d’identità in entrambi i lati, utilizzando il seguente numero: 011-4324991. E’ consigliabile accertarsi che sia arrivato. Come già detto, successivamente vi arriverà il tesserino per posta.

 

P.S. Per queste informazioni, il sottoscritto (Z.G.) ringrazia sia l'ufficio competente della regione Piemonte (dott. Pierpaolo Varetto) che mi ha gentilmente segnalato il sussistere di questo nuovo modulo, sia il sig. Massimo Sana che altrettanto cortesemente me l'ha comunicato tramite Facebook.

 

Questo per l'iscrizione, mentre per quanto riguarda il permesso demaniale (ad es. necessario in Val d'Aosta) in Piemonte non occorre.

 

In questo ritaglio, a titolo di es. lo spunto di alcuni vostri dialoghi su questo argomento che avete inserito nella mia pag. FB e consultabili nella medesima.

1) Dal post di P. Gazzola: " ... ho inviato la documentazione per la concessione di ricerca minerali alla regione con il modulo pre-compilato scaricato dal tuo sito a fine Luglio e mi è arrivato il contesto ai primi di Settembre). Devo dire che ero un po' scettico sulla risposta, invece anche se con calma la concessione è arrivata".

P.S. Dopo questa nota di Gazzola sulla funzionalità del contesto seguirono nel tempo in Facebook altri commenti nei quali non di rado si specificò appunto di aver ricevuto il modulo (anzi il tesserino, perché dal 2014 in poi si riceve proprio un tesserino) in poco più di una settimana, come ad es. in questi altri casi sottostanti (il primo del 2015 e gli altri del 2018):

2) Dal post di M. Simoni: "Ringrazio la Regione Piemonte, che in meno di 20 giorni dalla mia richiesta mi ha spedito il tesserino che attesta la mia (e mia compagna) iscrizione al registro regionale dei raccoglitori e ricercatori di minerali del Piemonte  ... congratulazioni, veramente velocissimi...".

3) Dal Post di V. Mauri: "incredibile, alle 11.50 ho richiesto via mail alla Regione Piemonte il tesserino per la ricerca di minerali, spiegando che ero già iscritto dal 2009 (allora non era previsto il tesserino). Alle 12.06 ricevo risposta alla mail e una telefonata che mi avvisa dell'immediata spedizione dei tesserini: ECCEZIONALE L'EFFICIENZA DI QUEGLI UFFICI.

4) Un commento di C. Strasio al post precedente: "Io ho fatto la richiesta ed inviato il fax via mail (servizio online di fax). In 10 giorni avevo la tessera a casa".

 

Importante! Fiume Orba: dal 2015 (compreso) è diventata vietata la ricerca nel tratto interessato dall'omonima Riserva Naturale (cioè partendo da Silvano d’Orba e proseguendo verso nord, che è forse la sua parte migliore) fino a data da destinarsi, ma grazie a contatti "diplomatici" da parte dell'Associazione Val D'Orba con l'Ente della Riserva Naturale Val d'Orba, questi sono pervenuti a concedere la ricerca in due tratti del fiume anche dov'esso territorialmente attraversa detta Riserva. Vederne tutti i dettagli in apposita pagina.

 

 

Emilia Romagna in breve. La ricerca sui suoi fiumi è libera, come d'altronde lo è nella maggior parte delle regioni italiane; per i suoi Parchi o Aree protette ecc.  bisogna invece, come sempre, informarsi sulle loro leggi personalizzate.

 

Liguria in breve. In questa regione la ricerca è libera (parchi e aree protette a parte, come al solito) e non occorre quindi alcuna iscrizione.

 

Lombardia in breve. In questa regione, la ricerca dell'oro e di altri minerali è libera  (ma non nel fiume Adda perché i suoi due parchi, ove infatti è vietata, occupano nell'insieme tutto il suo corso) e non occorre alcun certificato al merito. Andranno semplicemente rispettate le norme della Legge riportata qui a lato pagina, tenendo naturalmente presente che i vari parchi situati in questo territorio possono disporre invece di proprie regolamentazioni o divieti al merito.

 

Valle d'Aosta in breve. La Regione istituisce presso la struttura competente un registro regionale dei ricercatori e dei raccoglitori di fossili e di minerali da collezione, oro dei fiumi compreso; l’attività amatoriale di setacciatura di inerti all’interno dei torrenti della Valle per il recupero di pagliuzze d’oro, con il solo uso di batea, canaletta e utilizzo di alcune delle attrezzature di cui all’art. 4 comma 1, è un’attività consentita e che può essere assimilata al distacco di minerali da collezione di cui all’art. 5. Chiunque intenda svolgere le attività è tenuto a darne comunicazione scritta al Presidente della Regione che, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, rilascia apposito attestato di iscrizione (approfondimenti e quant'altro occorra, a lato pagina).

Svizzera. Dopo gentile segnalazione (2009) di "El Loco", riporto qui a seguire le note informative che mi ha inviato sulla regolamentazione della ricerca di minerali: "...in Svizzera, per cercare minerali bisogna avere una patente che costa circa 150 Franchi (svizzeri, n.d.r.) e bisogna richiederla al Museo di Storia Naturale di Lugano. Volendo, è possibile scaricarsi il formulario da compilare   anche dal loro sito e vi andrà allegata una foto formato passaporto. Ps. se si intende agire in un patriziato bisogna allora fare una seconda domanda e pagare un' altra tassa. Inoltre, la ricerca di fossili e la raccolta è comunque proibita in tutto il Canton Ticino: occhio alle multe salatissime e alle denuncie in magistratura".

AGGIORNAMENTO 2018: Marco Urbani, che qui ringrazio, mi segnala costi e tasse per la ricerca di minerali in natura, come qui a seguire:
Tassa per una settimana 70 franchi, per un anno 150 franchi se domiciliati in Svizzera e 250 franchi se residenti fuori dal cantone; 2000 franchi per commercianti Ticinesi e 3000 franchi per commercianti domiciliati fuori dal Canton Ticino. Questi sono dati presi dal Sito del museo di storia naturale di Lugano dove si può richiedere la licenza fornendo tutti i dati personali con fotocopia dei documenti e foto tessera tipo passaporto (rilasciano un bel tesserino plastificato con foto, dati personali e con scadenza annuale o settimanale).


METAL DETECTOR. In Piemonte l'uso del Metaldetector per le ricerche è consentito; Giuseppe Rizzi si è interessato personalmente a questa faccenda chiedendo spiegazioni via e-mail alla regione in  questione e la risposta che ne ha ottenuto non lascia adito a qualsiasi dubbio. Riporto qui a seguire per esteso sia la domanda sia la risposta. La domanda: Mi chiamo (...) e sono iscritto nel registro regionale dei raccoglitori di minerali, dal (...) con il codice identificativo- Negli anni ho sempre rispettato quanto descrive la Legge regionale del 4 aprile 1995 n° 51 sulle "Normative per la ricerca e la raccolta di minerali a scopo collezionistico". L'articolo 4, riferito ai mezzi per la ricerca e raccolta consente esclusivamente l'impiego di attrezzature manuali e di lunghezza non superiore a mt.1,60. Ora vorrei se possibile un chiarimento: è possibile utilizzare un metal detector per la ricerca di campioni d'oro? Ringraziando, un cordiale saluto (...).

La risposta ottenuta: Buongiorno, la legge 51/95 regolamenta l'utilizzo di strumentazione per lo scavo e l'estrazione dei materiali; in considerazione del fatto che il metal detector non ha implicazione diretta sul territorio, ma viene utilizzato esclusivamente per la ricerca, puà essere considerato idoneo.

Cordiali saluti (...). Settore polizia mineraria, cave e miniere, via Pisano n°6  10152 Torino.

Il presente messaggio contiene informazioni di natura professionale attinente l'attività lavorativa. Ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa le eventuali risposte potranno essere conosciute da altri soggetti nell'ambito dell'organizzazione del mittente.

NOTA DI Z.G. Per ulteriore chiarezza, nella postilla conclusiva s'intende dire che quanto sopraddetto vale per chiunque e non solo per chi abbia contattato l'Ente (in questo caso Giuseppe Rizzi).

 

NOTE STORICHE DA DOCUMENTI MINERARI ANTICHI. 1729, 11 Luglio. Disposizioni delle Regie Costituzioni, Lib. VI, tit. VI delle miniere. 1) Tutti possono andare in cerca di miniere. 2) I feudatari investiti e i possessori dei fondi hanno il diritto di prelazione se i lavori non sono cominciati. 3) Nessuno può impedire lo scavo di miniere, e queste possono essere scavate anche in fondi altrui, mediante il risarcimento del danno. 4) La sospensione dei lavori per un anno comporta lo stato d’abbandono. 5) Le miniere non possono essere iniziate prima di aver consegnato i campioni alla Camera dei Conti e averne ricevuto licenza. 6) Il diritto di signoraggio, dovuto al re o al feudatario investito delle  miniere, é la decima dell’oro e dell’argento, la quindicesima del rame e stagno, la vigesima del piombo e ogni altro metallo prodotto, senza aggravio di spese. 7) I minerali estratti non possono essere esportati prima di essere ridotti in metallo, l’oro e l’argento non possono mai essere esportati, il rame non può essere esport. senza il parere del consiglio d’artiglieria. (cfr. modifiche e aggiunte apportate con il manif. del 1738 e con le Costituz. del 1770).

 

 

 

 

 

 

 

 

Approfondimenti di questa pagina

 

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Indicazioni stradali con Google

Puoi collaborare inviando materiale generico o resoconti di esperienze personali: le schede riporteranno il tuo nome  (vedi qualche esempio).

Per la Rete. Oltre alle conseguenze nelle quali spesso s’incorre, tipo intervento da parte di terzi legittimamente interessati (un esempio), copiare o utilizzare contenuti d’altri siti porta quasi sempre a risultati screditanti per il proprio lavoro, soprattutto nel caso il materiale fosse tratto da web ben conosciuti e molto visitati i cui utenti, nel caso appunto ravvisassero (accidentalmente?) il contesto di cui sopra, considererebbero detta scopiazzatura come rivelatore della mancanza di buon gusto oltre che di idee nei confronti del gestore del sito in “odor” di plagio . In ogni caso si tratterebbe di un gesto che, al di la delle apparenze iniziali, non offrirebbe al proprio web alcuno sviluppo positivo per il semplice motivo che non è generato da un’azione costruttiva bensì passiva.  A mio modesto avviso, un sito per risultare interessante deve avere una propria personalità nella scelta dei contenuti e nel modo in cui questi vengono presentati: meglio ancora se caratterizzato da alcune informazioni non  facili da reperire. Altro che copiare da altri siti. Per il cartaceo. Talvolta vengo a sapere che qualcuno ha utilizzato paragrafi del sito nella stesura di qualche suo lavoro su cartaceo (libri ecc.): non mi riferisco certo ai seri scrittori e giornalisti che con una comune richiesta di autorizzazione via e-mail (la concedo sempre, salvo particolarismi) mi appagano anzi di soddisfazione per quanto concerne la mia attività in rete (e ciò mi basterebbe), ma piuttosto alle persone che pubblicano il contesto non solo senza chiedermene per semplice formalità il consenso, ma addirittura senza la buona educazione di citare, nel prodotto finito, il fatto di avere in qualche misura attinto anche dalle mie pagine. Non riporto per esteso le credenziali dei "maldestri autori" dei quali mi sono finora accorto perché ritengo che i loro nomi (e pubblicazioni annesse) non meritino qui di essere "pubblicizzati" in alcun modo, cioè esattamente al contrario e nel rispetto di come invece solitamente mi comporto con tutte le persone che mi contattano in simili circostanze e delle quali in seguito io segnalo appunto con piacere (è nell'interesse informativo del sito) la pubblicazione che li riguarda. Insomma, una questione d'impostazione e correttezza reciproca che tra l'altro può solo agevolare entrambi.