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Bolzano normative

 

 

pubblicazione di Miniere d'Oro(2003) web.tiscali.it/minieredoro(2004) www.minieredoro(2006 / 2023)

 

 

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Testo qui tradotto (nel 2020) e che, di conseguenza, potrebbe riportare alcune variazioni nella forma, ma  non nella sostanza. Per chi lo desidera l'ho riportato a seguire anche nella sua lingua originale (ursprünglicher Text), mentre nell'ultima parte della scheda c'è la nuova legge altoatesina "in generale" sulla protezione della natura.

 

Informazioni e leggi sull’estrazione e la raccolta di minerali e fossili nella "provincia" territoriale di Bolzano - Alto Adige.


1) A causa della nuova legge applicabile (legge statale n. 6 del 12 maggio 2010), l'estrazione di minerali in Alto Adige è consentita solo a coloro che sono autorizzati dal governo statale altoatesino. L'autorizzazione, che deve essere richiesta ogni anno, può essere rilasciata solo ai membri di una delle associazioni altoatesine di raccolta dei minerali; i suddetti membri interessati devono inoltre aver raggiunto l'età di 14 anni.
2) Autorizzazioni collettive. Vengono rilasciate solo due volte l'anno (fine dicembre e fine maggio) e le richieste al merito devono pervenire, almeno un mese prima della rispettiva data di emissione, in una delle otto sezioni, le quali inoltreranno il contesto all'associazione nazionale.
3) Non è più possibile rilasciare autorizzazioni temporanee, cioè le cosiddette "carte ospiti"!
4) Procedure da seguire per ottenere un permesso di raccolta di minerali dal collezionista di minerali altoatesino:
Semplice comunicazione/iscrizione alla rispettiva sezione con i dettagli di nome e cognome, data di nascita, luogo di nascita e luogo di residenza.
• Documento ID valido che indica il numero ID e la data di rilascio.
• Pagamento della quota associativa.
I club depositano le loro liste di membri presso l'associazione statale; in base a ciò, l'associazione nazionale richiede automaticamente l'autorizzazione per tutti i membri registrati.
5) L'estrazione e la raccolta di minerali è vietata nelle seguenti aree:
• in tutti i biotopi (cioè aree protette per particolari situazioni ecologiche ecc, nota di Z.G.), nei parchi naturali e nel Parco Nazionale dello Stelvio.
• nel comune di Terlan: località Montig.
• nel comune di Pfitsch: il cosiddetto collegamento nell'Unterbergta.
• nei comuni di Mühlwald e Valle Aurina: zone di Tristenspitze e Schönberg.
• in tutto il comune di Prettau.
• nell'intera area comunale di Vintl.
L'estrazione di fossili è vietata in tutta l'area della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige.

 
Va notato che lo stesso collezionista deve informarsi sul posto in merito ai limiti delle rispettive aree protette o aree riservate, nonché a garantire il rispetto delle disposizioni legali . La legge prevede sanzioni severe per le violazioni nelle aree sopra elencate.

Permessi speciali per la raccolta di minerali nei parchi naturali o la raccolta di fossili in tutto il paese sono rilasciati esclusivamente a fini scientifici. Eventuali richieste devono essere inviate al Landesverband der Südtiroler Mineraliensammler, che le inoltrerà quindi al Dipartimento 28 - Natura e paesaggio della provincia autonoma di Bolzano.

 

Info e accesso per le domande di raccolta (link)

 

 

Il testo  nella sua lingua originale (ursprünglicher Text).

 

Aufgrund des neuen gültigen Gesetzes (Landesgesetz Nr. 6 vom 12. Mai 2010) ist der Abbau von Mineralien in Südtirol nur demjenigen gestattet, welcher in Besitz einer Ermächtigung der Südtiroler Landesregierung ist. Die Ermächtigung, um welche jährlich angesucht werden muss, kann nur mehr an Mitglieder eines der Südtiroler Mineraliensammlervereine ausgestellt werden. Diese müssen das 14. Lebensjahr bereits vollendet haben.
Die Ausgabe von Sammelermächtigungen erfolgt nur mehr zweimal im Jahr (Ende Dezember und Ende Mai). Entsprechende Anträge müssen bis spätestens einen Monat vor dem jeweiligen Ausgabetermin bei einer der acht Sektionen eingehen, welche sie an den Landesverband weiterleiten.
Die Ausgabe zeitlich begrenzter Ermächtigungen – so genannte Gästekarten – ist nicht mehr möglich!
Schritte zum Erhalt einer Sammelerlaubnis für Mineralien über die Südtiroler Mineraliensammler
• Einfaches Gesuch an die jeweilige Sektion mit Angabe von Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Geburtsort und Wohnort
• Gültiges Ausweisdokument mit Angabe der Ausweisnummer und des Ausstellungsdatums
• Entrichtung des Mitgliedsbeitrages
Die Vereine hinterlegen beim Landesverband ihre Mitgliederlisten; anhand dieser sucht der Landesverband automatisch für alle gemeldeten Mitglieder um eine Ermächtigung an.
Der Abbau und das Sammeln von Mineralien ist in folgenden Gebieten untersagt:

• in allen Biotopen, Naturparks und im Nationalpark Stilfser Joch
• im Gemeindegebiet Terlan: Lokalität Montigl
• im Gemeindegebiet Pfitsch: der so genannte Gliedergang im Unterbergtal
• in den Gemeinden Mühlwald und Ahrntal: Bereich Tristenspitze und Schönberg
• im gesamten Gemeindegebiet von Prettau
• im gesamten Gemeindegebiet von Vintl
Der Abbau von Fossilien ist im gesamten Gebiet der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol untersagt!


Es bleibt festzuhalten, dass sich der Sammler selbst vor Ort über die Grenzen der jeweiligen Schutzgebiete bzw. Sperrgebiete informieren muss, sowie um die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen Sorge zu tragen hat. Für Übertretungen in den oben angeführten Gebieten sind vom Gesetz empfindliche Strafen vorgesehen.

Sondergenehmigungen für das Sammeln von Mineralien in den Naturparks bzw. das Sammeln von Fossilien im gesamten Landesgebiet werden ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke ausgegeben. Eventuelle Ansuchen sind an den Landesverband der Südtiroler Mineraliensammler zu richten, der diese dann an die Abteilung 28 - Natur und Landschaft der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol weiterleitet.

 

 

Cartina territoriale del "Trentino - Alto Adige" (immagine aggiunta).

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La nuova legge altoatesina sulla protezione della natura.

 

 

 
Art. 1: l'argomento

Questa legge regola (comprende, nota di Z.G.) la protezione degli animali selvatici, delle piante selvatiche, dei loro habitat e della protezione di fossili e minerali.

 
V. SEZIONE
PROTEZIONE DI MINERALI E FOSSILI

 
Art. 23
Protezione dei fossili

1. La raccolta e l'estrazione di fossili è vietata in Alto Adige.

2. Dopo aver ottenuto un parere dal Museo della natura dell'Alto Adige, il direttore del Dipartimento di Stato per la natura e il paesaggio può rilasciare autorizzazioni per raccogliere e estrarre fossili solo a fini scientifici e didattici e per raccogliere reperti in collaborazione con il Museo della natura.

 
Art. 24
Protezione dei minerali

1. È richiesta un'autorizzazione adeguata per raccogliere e estrarre minerali in Alto Adige.
2. Salvo divieto del proprietario terriero, il direttore del Dipartimento di Stato per la natura e il paesaggio autorizza solo le persone che:
a) sono membri di un'associazione affiliata all'associazione nazionale delle associazioni di raccolta dei minerali,
b) sono membri di un'associazione di collezionisti di minerali con sede al di fuori del paese e presentano una domanda di raccolta temporanea tramite l'associazione regionale,
c) avere esperienza e competenza specifiche nel settore.
3. L'autorizzazione è limitata e personale ed è concessa solo a persone di età superiore ai 14 anni.
4. L'autorizzazione a raccogliere e estrarre minerali non può essere concessa per aree protette come monumenti naturali, biotopi, aree coperte da piani comunali, parchi naturali o aree senza raccolta. Tuttavia, può essere rilasciato a fini scientifici e didattici o per raccogliere reperti in collaborazione con il Museo della natura dell'Alto Adige, a condizione che il Museo della natura abbia espresso un parere positivo.

 
Art. 25
Raccolta e smantellamento

1. La raccolta di singoli minerali e fossili "esposti" (ovvero all'esterno, nota di Z.G.) non è considerata "raccolta".
2. Quando si estraggono minerali e fossili, è consentito l'uso delle solite attrezzature costituite da mazze o martelli fino a cinque chilogrammi, scalpelli lunghi fino a 40 centimetri, pale ecc. e altri mezzi manuali. Il direttore del Dipartimento di Stato per la natura e il paesaggio deve autorizzare o meno l'uso di tutti i tipi di trapani, esplosivi e dispositivi di sollevamento idraulici.
3. Dopo lo smantellamento, il sito (il posto in cui si ha agito, nota di Z.G.) deve essere messo in ordine prima di essere lasciato. La copertura vegetale deve essere ripristinata e il terreno deve essere riordinato in base alle caratteristiche speciali dell'area.

 
VII SEZIONE:
ATTUAZIONE DELLA LEGGE

 
Art. 29
Supervisione e controllo

1. Il rispetto di questa legge è controllato dal personale del Dipartimento di Stato per la natura e il paesaggio e l'Agenzia statale per l'ambiente, che è nominato dal rispettivo direttore, dal Corpo Forestale dello Stato e dalla polizia locale.

 
Art. 30
Collezione

1. In caso di violazione delle disposizioni sulla protezione degli animali selvatici o di fossili e minerali, tutti gli animali o le loro forme di sviluppo e tutti i fossili e minerali saranno confiscati attraverso canali amministrativi.
2. Chi rifiuta di rispondere alla richiesta di consegna degli articoli di cui al paragrafo 1 è soggetto a una sanzione amministrativa pari al doppio dell'importo di cui all'articolo 31 (vedi sotto), che è destinato alla violazione corrispondente. I fossili e i minerali raccolti verranno inoltre consegnati al Museo Naturale dell'Alto Adige.

 

Art. 31
Sanzioni amministrative

............
13. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 23 capoverso 1 (vedi sopra, nota di Z.G.) sulla raccolta e l'estrazione di fossili, non raccoglie minerali senza l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 o viola le condizioni dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2 o dell'articolo 24 è soggetto a una sanzione amministrativa di 300,00 Euro. La stessa sanzione amministrativa si applica a chiunque non mostri l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2 o dell'articolo 24 su richiesta dell'autorità di controllo.
14. Chiunque utilizzi strumenti diversi da quelli di cui all'articolo 25 capoverso 2 deve pagare una sanzione amministrativa di Euro 200,00.
15. Chi non effettua il ripristino della copertura vegetale e dell'area di cui all'articolo 25 capov. 3 deve pagare una sanzione amministrativa di Euro 300,00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approfondimenti di questa pagina

 

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