Informazioni e leggi sull’estrazione e la raccolta di minerali e fossili nella "provincia"
territoriale di Bolzano - Alto Adige.
1) A causa della nuova legge applicabile (legge statale n. 6 del 12
maggio 2010), l'estrazione di
minerali in Alto Adige è consentita
solo a coloro che sono autorizzati dal governo statale altoatesino.
L'autorizzazione, che deve essere richiesta ogni anno, può essere
rilasciata solo ai membri di una delle associazioni altoatesine di
raccolta dei minerali; i suddetti membri interessati devono inoltre aver raggiunto l'età di 14 anni.
2) Autorizzazioni collettive. Vengono rilasciate solo due volte
l'anno (fine dicembre e fine maggio) e le richieste al merito
devono pervenire, almeno un mese prima della rispettiva data di
emissione, in una delle otto sezioni, le quali inoltreranno il
contesto all'associazione
nazionale.
3)
Non è più possibile rilasciare autorizzazioni temporanee, cioè le
cosiddette "carte ospiti"!
4)
Procedure da seguire per ottenere un permesso di raccolta di minerali dal
collezionista di minerali altoatesino:
Semplice comunicazione/iscrizione alla rispettiva sezione con i dettagli di nome
e cognome, data di nascita, luogo di nascita e luogo di residenza.
• Documento ID valido che indica il numero ID e la data di rilascio.
• Pagamento della quota associativa.
I club depositano le loro liste di membri presso l'associazione
statale; in base a ciò, l'associazione nazionale richiede
automaticamente l'autorizzazione per tutti i membri registrati.
5)
L'estrazione e la raccolta di minerali è vietata nelle seguenti
aree:
• in tutti i biotopi (cioè aree protette per particolari
situazioni ecologiche ecc, nota di Z.G.), nei parchi naturali e nel Parco Nazionale dello
Stelvio.
• nel comune di Terlan: località Montig.
• nel comune di Pfitsch: il cosiddetto collegamento nell'Unterbergta.
• nei comuni di Mühlwald e Valle Aurina: zone di Tristenspitze e
Schönberg.
• in tutto il comune di Prettau.
• nell'intera area comunale di Vintl.
L'estrazione di fossili è vietata in tutta l'area della Provincia
autonoma di Bolzano-Alto Adige.
Va notato che lo stesso collezionista deve informarsi sul posto
in merito ai limiti delle rispettive aree protette o aree riservate,
nonché a garantire il rispetto delle disposizioni legali . La legge
prevede sanzioni severe per le violazioni nelle aree sopra elencate.
Permessi speciali per la raccolta di minerali nei
parchi
naturali o la raccolta di fossili in tutto il paese sono rilasciati
esclusivamente a fini scientifici. Eventuali richieste devono essere
inviate al Landesverband der Südtiroler Mineraliensammler, che le
inoltrerà quindi al Dipartimento 28 - Natura e paesaggio della
provincia autonoma di Bolzano.
Info e accesso per le domande di raccolta (link)
Il testo nella sua
lingua originale
(ursprünglicher
Text).
Aufgrund des neuen gültigen Gesetzes (Landesgesetz Nr. 6 vom 12. Mai
2010) ist der Abbau von Mineralien in Südtirol nur demjenigen
gestattet, welcher in Besitz einer Ermächtigung der Südtiroler
Landesregierung ist. Die Ermächtigung, um welche jährlich angesucht
werden muss, kann nur mehr an Mitglieder eines der Südtiroler
Mineraliensammlervereine ausgestellt werden. Diese müssen das 14.
Lebensjahr bereits vollendet haben.
Die Ausgabe von Sammelermächtigungen erfolgt nur mehr zweimal im
Jahr (Ende Dezember und Ende Mai). Entsprechende Anträge müssen bis
spätestens einen Monat vor dem jeweiligen Ausgabetermin bei einer
der acht Sektionen eingehen, welche sie an den Landesverband
weiterleiten.
Die Ausgabe zeitlich begrenzter Ermächtigungen – so genannte
Gästekarten – ist nicht mehr möglich!
Schritte zum Erhalt einer Sammelerlaubnis für Mineralien über die
Südtiroler Mineraliensammler
• Einfaches Gesuch an die jeweilige Sektion mit Angabe von Vor- und
Zuname, Geburtsdatum, Geburtsort und Wohnort
• Gültiges Ausweisdokument mit Angabe der Ausweisnummer und des
Ausstellungsdatums
• Entrichtung des Mitgliedsbeitrages
Die Vereine hinterlegen beim Landesverband ihre Mitgliederlisten;
anhand dieser sucht der Landesverband automatisch für alle
gemeldeten Mitglieder um eine Ermächtigung an.
Der Abbau und das Sammeln von Mineralien ist in folgenden Gebieten
untersagt:
• in allen Biotopen, Naturparks und im Nationalpark Stilfser Joch
• im Gemeindegebiet Terlan: Lokalität Montigl
• im Gemeindegebiet Pfitsch: der so genannte Gliedergang im
Unterbergtal
• in den Gemeinden Mühlwald und Ahrntal: Bereich Tristenspitze und
Schönberg
• im gesamten Gemeindegebiet von Prettau
• im gesamten Gemeindegebiet von Vintl
Der Abbau von Fossilien ist im gesamten Gebiet der Autonomen Provinz
Bozen-Südtirol untersagt!
Es bleibt festzuhalten, dass sich der Sammler selbst vor Ort über
die Grenzen der jeweiligen Schutzgebiete bzw. Sperrgebiete
informieren muss, sowie um die Einhaltung der gesetzlichen
Bestimmungen Sorge zu tragen hat. Für Übertretungen in den oben
angeführten Gebieten sind vom Gesetz empfindliche Strafen vorgesehen.
Sondergenehmigungen für das Sammeln von Mineralien in den
Naturparks
bzw. das Sammeln von Fossilien im gesamten Landesgebiet werden
ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke ausgegeben. Eventuelle
Ansuchen sind an den Landesverband der Südtiroler Mineraliensammler
zu richten, der diese dann an die Abteilung 28 - Natur und
Landschaft der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol weiterleitet.
Cartina territoriale del "Trentino - Alto Adige" (immagine
aggiunta).
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La nuova legge altoatesina sulla
protezione della natura.
Art. 1: l'argomento
Questa legge regola (comprende, nota di Z.G.) la protezione degli animali selvatici, delle
piante selvatiche, dei loro habitat e della protezione di fossili e
minerali.
V. SEZIONE
PROTEZIONE DI MINERALI E FOSSILI
Art. 23
Protezione dei fossili
1. La raccolta e l'estrazione di fossili è vietata in Alto Adige.
2. Dopo aver ottenuto un parere dal Museo della natura dell'Alto
Adige, il direttore del Dipartimento di Stato per la natura e il
paesaggio può rilasciare autorizzazioni per raccogliere e estrarre
fossili solo a fini scientifici e didattici e per raccogliere
reperti in collaborazione con il Museo della natura.
Art. 24
Protezione dei minerali
1. È richiesta un'autorizzazione adeguata per raccogliere e estrarre
minerali in Alto Adige.
2. Salvo divieto del proprietario terriero, il direttore del
Dipartimento di Stato per la natura e il paesaggio autorizza solo le
persone che:
a) sono membri di un'associazione affiliata all'associazione
nazionale delle associazioni di raccolta dei minerali,
b) sono membri di un'associazione di collezionisti di minerali con
sede al di fuori del paese e presentano una domanda di raccolta
temporanea tramite l'associazione regionale,
c) avere esperienza e competenza specifiche nel settore.
3. L'autorizzazione è limitata e personale ed è concessa solo a
persone di età superiore ai 14 anni.
4. L'autorizzazione a raccogliere e estrarre minerali non può essere
concessa per aree protette come monumenti naturali, biotopi, aree
coperte da piani comunali, parchi naturali o aree senza raccolta.
Tuttavia, può essere rilasciato a fini scientifici e didattici o per
raccogliere reperti in collaborazione con il Museo della natura
dell'Alto Adige, a condizione che il Museo della natura abbia
espresso un parere positivo.
Art. 25
Raccolta e smantellamento
1. La raccolta di singoli minerali e fossili
"esposti" (ovvero all'esterno, nota di Z.G.) non è
considerata "raccolta".
2. Quando si estraggono minerali e fossili, è consentito l'uso delle
solite attrezzature costituite da mazze o martelli fino a cinque
chilogrammi, scalpelli lunghi fino a 40 centimetri, pale ecc. e
altri mezzi manuali. Il direttore del Dipartimento di Stato per la
natura e il paesaggio deve autorizzare o meno l'uso di tutti i tipi di
trapani, esplosivi e dispositivi di sollevamento idraulici.
3. Dopo lo smantellamento, il sito (il posto in cui si ha agito,
nota di Z.G.) deve essere messo in ordine prima
di essere lasciato. La copertura vegetale deve essere ripristinata e
il terreno deve essere riordinato in base alle caratteristiche
speciali dell'area.
VII SEZIONE:
ATTUAZIONE DELLA LEGGE
Art. 29
Supervisione e controllo
1. Il rispetto di questa legge è controllato dal personale del
Dipartimento di Stato per la natura e il paesaggio e l'Agenzia
statale per l'ambiente, che è nominato dal rispettivo direttore, dal
Corpo Forestale dello Stato e dalla polizia locale.
Art. 30
Collezione
1. In caso di violazione delle disposizioni sulla protezione degli
animali selvatici o di fossili e minerali, tutti gli animali o le
loro forme di sviluppo e tutti i fossili e minerali saranno
confiscati attraverso canali amministrativi.
2. Chi rifiuta di rispondere alla richiesta di consegna degli
articoli di cui al paragrafo 1 è soggetto a una sanzione
amministrativa pari al doppio dell'importo di cui all'articolo 31
(vedi sotto), che è destinato alla violazione corrispondente. I
fossili e i minerali raccolti verranno inoltre consegnati al Museo
Naturale dell'Alto Adige.