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Pagina che ho fatto con materiale fornito da Giuliano
Fois. |
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Per
quanto riguarda il Piemonte, la
legge impone che chiunque voglia intraprendere la raccolta di
minerali per uso collezionistico e scientifico deve essere
iscritto ad un registro regionale: la richiesta di iscrizione é
gratuita e va inoltrata alla Regione Piemonte come già descritto
per esteso in altra
pagina.
Verrà in tal modo rilasciata una comunicazione dell’avvenuta iscrizione nel
registro dei raccoglitori di minerali da portarsi appresso e se qualche guardia vi
dirà di sgombrare sarà sufficiente mostrargli l’autorizzazione.
Normative
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Come
vedrete qui a seguire, esistono
varie regole a proposito della raccolta mineralogica in generis: a
riguardo dell'oro va inoltre aggiunto che: 1) E' consentita la raccolta di un quantitativo
giornaliero non superiore a 5 grammi per persona.
2) Si possono usare solo attrezzature di tipo manuale. 3) E' vietato l’uso di esplosivi e sostanze chimiche (niente
mercurio o miscele per spaccare blocchi).
4) Inoltre
non si devono far casini vari tipo far franare l’argine per
arricchire una punta.
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L'intera legge per
esteso:
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LEGGE
REGIONALE DEL PIEMONTE
(L.R. 4 aprile 1995,
n.51).
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Normative
per la ricerca e la raccolta di minerali a scopo collezionistico,
didattico e scientifico.
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Il
COMMISSARIO REGIONALE ha approvato:
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Il
COMMISSARIO del GOVERNO ha apposto il visto:
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Articolo
1 |
Finalità
e ambito: |
1.
La Regione, al fine di una migliore conservazione del patrimonio
naturale e della tutela ambientale, disciplina con la presente legge la
ricerca e la raccolta di minerali esclusivamente a scopo collezionistico,
didattico e scientifico.
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2.
Sono di interesse mineralogico e non minerario tutti i campioni di
minerali che, compresi o non tra le sostanze minerali elencate nel regio
decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modifiche e integrazioni,
non sono suscettibili di utilizzazione industriale e rivestono esclusivo
interesse collezionistico e scientifico, perché rappresentativi di una
o più specie o di una paragenesi.
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3.
Dalla presente legge rimane esclusa la raccolta di fossili già regolata
dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni.
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Articolo
2 |
Registro
regionale dei raccoglitori:
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1.
La Regione istituisce un registro regionale dei raccoglitori e
ricercatori di minerali.
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2.
Chiunque intenda svolgere tale attività nell’ambito della presente
legge, è tenuto a darne comunicazione scritta al Presidente della
Giunta Regionale, che entro sessanta giorni dalla data di ricevimento
rilascia apposito attestato di iscrizione che costituisce autorizzazione
allo svolgimento dell’attività stessa.
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3.
L’attestato di cui al comma 2 può essere revocato dal Presidente
della Giunta Regionale ai raccoglitori che per due volte siano incorsi
nelle sanzioni di cui all’articolo 12.
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Articolo
3 |
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Ricerca
e raccolta di minerali:
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1.
La ricerca e la raccolta di minerali sono consentite entro i limiti e
con l’impiego dei mezzi di cui ai successivi articoli.
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2.
La ricerca e la raccolta si effettuano con tecniche e modalità che
garantiscano il rispetto dell’equilibrio idrogeologico complessivo
dello strato umifero, della stabilità del terreno e dell’integrità
della eventuale parte restante del giacimento minerale.
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3.
La ricerca e la raccolta non devono comportare negative interferenze con
la flora e con la fauna stanziale e migratoria.
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Articolo
4 |
Mezzi
per la ricerca e la raccolta:
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1.
Ai fini della presente legge è consentito esclusivamente l’impiego di
attrezzature di tipo manuale, consistenti nella fattispecie in martelli,
mazze dal peso massimo di cinque chilogrammi, scalpelli, piccozze,
picconi, badili, ed altri attrezzi di lunghezza non superiore a un metro
e sessanta centimetri.
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2.
E’ vietato l’uso di esplosivi, l’impiego di sostanze chimiche e l’utilizzo
di qualsiasi mezzo meccanico o a motore. |
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Articolo
5 |
Ripristino:
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1.
La ricerca e la raccolta di minerali non devono recare alterazioni
permanenti all’ambiente naturale.
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2.
E’ fatto obbligo al ricercatore ed al raccoglitore di procedere all’immediato
ripristino del sito nel modo il più possibile adeguato alle
caratteristiche originarie della zona.
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Articolo
6 |
Limiti
della ricerca e della raccolta:
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1.
Nell’ambito della ricerca e della raccolta di minerali non sono
consentiti rapporti di concessione o convenzionali con diritto di
esclusiva. |
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2.
Resta salva la necessità del consenso del proprietario o titolare di
altro diritto reale e del conduttore del fondo in cui si intende
ricercare e raccogliere minerali.
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3.
Nell’ambito delle aree oggetto di concessione mineraria di cui al R.D
1443/1927, suscettibili di rinvenimenti di interesse mineralogico, ove
la concessione non sia decaduta, e con l’esclusione di quelle per
acque minerali e termali e per idrocarburi, è richiesta specifica
autorizzazione del distretto minerario competente del concessionario.
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4.
E’ fatto divieto di ricerca e raccolta di campioni di minerali in
grotte o cavità naturali di origine carsica.
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Articolo
7 |
Quantitativi
di raccolta: |
1.
Sono consentiti il distacco e la raccolta giornaliera pro capite di
esemplari per un peso complessivo non superiore a quindici chilogrammi
compresa la matrice rocciosa; nel caso di esemplare singolo è ammessa
la tolleranza di cinque chilogrammi.
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2.
Nei giacimenti secondari auriferi è consentita la raccolta di un
quantitativo giornaliero non superiore a cinque grammi per persona,
ferme restando le competenze del distretto minerario competente. |
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Articolo
8 |
Aree
protette
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1.
I dipartimenti e gli istituti universitari di specifica competenza, i
musei naturalistici, le associazioni o gli Enti mineralogici e gologici
segnalano alla Giunta Regionale aree di particolare rilevanza
mineralogica e scientifica.
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2.
Nelle aree di cui al presente articolo il Consiglio Regionale, con
apposita deliberazione, può prescrivere specifiche norme o divieti in
ordine alla ricerca ed alla raccolta.
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3.
Sono fatte salve le disposizioni previste nelle singole leggi regionali
istitutive di aree protette.
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Articolo
9 |
Documentazione
ed educazione ambientale
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1.
La Regione nell’ambito del Programma di documentazione, informazione
ed educazione ambientale, ai sensi dell’articolo 4 della legge
regionale 2 novembre 1982, n. 32, promuove la conoscenza, il rispetto e
la tutela del patrimonio mineralogico.
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Articolo
10 |
Deroghe: |
1.
La Giunta Regionale, con deliberazione, può prevedere deroghe a quanto
disposto dall’articolo 4, dall’articolo 6, comma 3, dall’articolo
7, e dall’articolo 8, commi 2 e 3 a favore di istituti e dipartimenti
universitari e di musei naturalistici. Analoghe deroghe per quanto
riguarda le aree protette regionali, sono deliberate a seguito dell’acquisizione
del parere favorevole dell’Ente di gestione.
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2.
La deliberazione di cui al comma 1 deve indicare nominativamente le
persone abilitate, la durata della deroga, le modalità, i mezzi
consentiti, le zone di ricerca e di raccolta, i quantitativi massimi,
nonchè l’istituto od il museo cui i campioni sono destinati.
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Articolo
11 |
Vigilanza:
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1.
L’osservanza alle norme della presente legge è demandata al personale
del Corpo forestale dello Stato, al Comune interessato tramite gli
agenti di polizia locale, urbana e rurale, al personale di vigilanza
delle aree protette regionali, nei limiti territoriali delle aree
stesse, ed alle guardie giurate volontarie ed ecologiche nominate
secondo le disposizioni della vigente legislazione regionale.
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Articolo
12 |
Sanzioni.
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1.
Sono previste le seguenti sanzioni amministrative:
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a)
da lire 2 milioni 500 mila a lire 7 milioni 500 mila qualora il
materiale ricercato e raccolto sia utilizzato per scopi non previsti all’articolo
1, comma 1;
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b)
da lire 500 mila a lire un milione 500 mila per l’inosservanza a
quanto previsto dall’articolo 4, con esclusione dell’impiego di
esplosivo;
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c)
da lire un milione a lire 3 milioni per violazione a quanto previsto
dall’articolo 5;
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d)
da lire 500 mila a lire un milione 500 mila per violazione a quanto
previsto dall’articolo 6, comma 3;
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e)
da lire 250 mila a lire un milione per violazione a quanto previsto
dagli articoli 2 e 7;
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f)
da lire 2 milioni a lire 8 milioni per violazione a quanto previsto dall’articolo
6, comma 4 e dagli articoli 8 e 10.
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2.
L’impiego di esplosivo è passibile delle pene previste dalle norme
del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche e integrazioni e
dalla legge 18 aprile 1975, n. 110.
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3.
Il materiale ricercato e raccolto in modo difforme dalle norme previste
dalla presente legge è oggetto di confisca e consegnato al Museo
regionale di scienze naturali o ad istituti e dipartimenti universitari,
ovvero a musei naturalistici anche locali con preferenza per quelli
della zona di ritrovamento.
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4.
Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni
previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui
al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
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Articolo
13 |
Disposizioni
finanziarie: |
1.
Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’anno
finanziario 1995 e per i successivi anni è istituito apposito capitolo
con la denominazione ‘Proventi connessi alle sanzioni amministrative
per la violazione delle norme previste dalla legge ‘’Normative per
la ricerca e la raccolta di minerali a scopo collezionistico, didattico
e scientifico’’’ da destinarsi a contributo per musei mineralogici
operanti nell’ambito regionale aventi natura pubblica ( Museo
regionale di Scienze naturali, musei civici , musei di Comunità
Montane), in ragione del 50 per cento e con criteri definiti dalla
Giunta Regionale. |
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
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E’
fatto obbligo a chiunque di farla osservare come legge della Regione
Piemonte.
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Data
a Torino, addì 4 aprile 1995. |
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NOTE
STORICHE DA DOCUMENTI MINERARI ANTICHI. E'
dell'anno 1000 la concessione di Ottone III a favore del Vescovo di Vercelli, di vari
feudi, beni e diritti, tra i quali tutto l'oro trovato nel vescovado e
nella contea di Santhià. 1432 :
in quell'anno venne data la concessione generale di tutte le miniere del Piemonte
ai signori Paoletto Balardi ed a Antonio Curalen. 1462:
concessione di Francesco Sforza ai nobili cittadini milanesi
Giovanni di Moresino e Antonio di Prato, per cercare e scavare ogni
genere di metallo in tutta la diocesi novarese, con facoltà di fondere,
affinare, deviare acque, utilizzare i boschi ecc. 1463: concessione del
duca di Milano, a Giovanni Borromeo, per cercare e scavare miniere in
tutto il territorio novarese.
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