LEGGE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1989, n. 2
Disciplina della ricerca e raccolta di minerali da collezione.
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
LA CORTE COSTITUZIONALE
ha dichiarato
con sentenza n. 1108 del dicembre 1988, non fondata la questione di
legittimità costituzionale sollevata a suo tempo dal Presidente del
Consiglio dei Ministri,
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente Legge Regionale:
Art. 1-1. La presente
legge disciplina la
ricerca e la raccolta di minerali da collezione, in considerazione del
valore scientifico e didattico del collezionismo, al fine di tutelare il
patrimonio mineralogico e naturalistico.
Art. 2-1. La ricerca e la raccolta di campioni
di minerali deve essere effettuata, nel rispetto delle limitazioni di
cui ai successivi articoli, con tecniche e modalità che garantiscano il
rispetto dell'equilibrio idrogeologico complessivo e puntuale dello
stato umifero, della stabilità del terreno nonché dell'integrità
della eventuale parte restante del giacimento minerale, e che non
comportino interferenze negative con la flora e con la fauna stanziale o
migratoria.
Art. 3-1. Per la raccolta dei campioni di
minerale possono essere impiegate esclusivamente attrezzature di tipo
manuale, consistenti in martelli e in mazze del peso massimo di
chilogrammi 3, scalpelli di lunghezza non superiore a quaranta
centimetri, piccozze e badili di lunghezza non superiore a metri 1,50.
2. E' vietato l'uso di materiali esplosivi nonché l'uso di qualsiasi
mezzo meccanico, quali macchine perforatrici e leve idrauliche, salvo le
eccezioni previste al successivo art. 7.
Art. 4-1. La ricerca e la raccolta dei minerali
non possono essere oggetto di rapporti concessionari o convenzionali o
convenzionali con diritto di esclusiva.
2. Resta salva ed impregiudicata la necessità del consenso del
proprietario o titolare di altro diritto reale o del conduttore del
fondo per la ricerca e l'asportazione dei minerali.
Art. 5-1. I quantitativi massimi asportabili individualmente nel corso di
una giornata sono i seguenti:
- non più di due esemplari pro-capite di campioni di minerali;
- non più di dieci esemplari pro-capite di campioni di minerali in
complesso;
per gruppi di più di cinque persone valgono i seguenti quantitativi
massimi:
- non più di dieci esemplari complessivamente di campioni di minerali;
- non più di cinquanta esemplari di campioni di minerali in complesso.
2. Disposizioni più restrittive sui quantitativi asportabili, per
elenchi di minerali specificamente indicanti in relazione a loro
caratteristiche di particolare pregio scientifico o rarità, possono
essere emanate con decreto
del
Presidente della Giunta Regionale, o dell'assessore competente se
delegato, anche su proposta dei Comuni delle comunità montane o degli
enti gestori dei parche i delle riserve regionali, relativamente al
territorio di propria competenza.
3. E' comunque vietata la raccolta di campioni di calcite e aragonite
ubicati in grotte o cavità naturali.
Art.
6-1. I dipartimenti o gli istituti universitari di specifica competenza
nonché i musei naturalistici di enti locali, anche su segnalazione di
enti o associazioni mineralogiche, geologiche o paleontologiche ,
possono segnalare alla Giunta Regionale zone dove esistono giacimenti di
rilevanza scientifica, per le quali propongano ulteriori prescrizioni o
divieti, dandone precisa indicazione, riguardo la ricerca e la raccolta
di minerali.
2. La delimitazione di tali zone nonché le relative disposizioni di
salvaguardia e le normative di utilizzazione ai fini della presente
Legge, sono deliberate dalla Giunta Regionale d'intesa con la
commissione consiliare competente.
Art.
7 -1. Per la estrazione di minerali di particolare rilevanza scientifica
o per documentate esigenze di ricerca, i dipartimenti e gli istituti
universitari di specifica competenza ed i musei naturalistici di enti
locali, possono procedere a raccolta di campioni di minerali utilizzando
attrezzature diverse da quelle di cui al precedente articolo 3, con
l'esclusione comunque dell'impiego di esplosivi, e per quantitativi
maggiori di quelli previsti dal precedente articolo 5, purché le
persone incaricate siano appositamente autorizzate dal Presidente della
Giunta Regionale o dall'assessore competente se delegato, con atto da
esibirsi a richiesta degli agenti di vigilanza.
2. Tale atto deve indicare nominativamente la persona abilitata, la
durata, le modalità le quantità massime di ravvolta e la zona di
pertinenza nonché l'istituto o il museo, cui i campioni estratti sono
interamente destinati per la conservazione.
Art.
8-1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente
legge è esercitata dal Comune interessato, coadiuvato dal personale del
corpo forestale, dagli agenti di polizia rurale e dalle guardie giurate
del servizio volontario di vigilanza ecologica di cui alla Legge
Regionale 29 dicembre 1980, n. 105
2. Nelle zone comprese in una comunità montana, nonché in quelle
comprese in un parco o riserva di interesse regionale provvedono
rispettivamente le comunità montana e l'ente gestore del parco e della
riserva.
Art.
9-1. Le violazioni delle norme di cui alla presente legge comportano
l'irrogazione, secondo la normativa regionale vigente, di sanzioni
amministrative pecuniarie nelle misure seguenti:
a) per l'uso di materiale esplosivo: da lire 2.500.000 a lire 5.000.000;
b) per l'uso degli altri materiali di cui al secondo comma del
precedente articolo 3 e per la violazione dell'articolo 5, terzo comma:
da lire 500.000 a lire 2.000.000;
c) per la violazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 2:
da lire 50.000 e lire 500.000.
d) per la violazione delle disposizioni di cui al primo comma del
precedente articolo
5: da lire 100.000 a lire 500.000.
2. Nei casi previsti dai precedenti punti a), b) e c) il sindaco ed il
presidente della comunità montana o il presidente dell'ente gestore,
nei casi previsti al secondo comma del precedente articolo 8, ordinano
la confisca del materiale estratto e degli strumenti di escavazione.
Il materiale confiscato sarà destinato ad un museo di un ente pubblico
o comunque verrà utilizzato per il pubblico interesse.
Art.
10-1. La raccolta dei fossili è regolata dalla legge 1° giugno 1939,
n. 1089 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresì esclusi
dal campo di applicazione della presente Legge tutti gli ambiti
territoriali normati da disposizioni più restrittive.
La presente Legge Regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
Legge della Regione Lombarda.
Milano, 10 gennaio 1989