Sito di Zappetta Gialla sull'Oro.

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le leggi in Lombardia

 

 

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Pagina fatta con Giuliano Fois.

In questa regione la ricerca dell'oro e di altri minerali è libera e non occorre alcun certificato al merito. Andranno semplicemente rispettate le normative riportate qui a seguire, tenendo naturalmente presente che i vari parchi situati in questo territorio possono invece disporre  di proprie regolamentazioni al merito (vedi a lato). 

 

LEGGE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1989, n. 2
Disciplina della ricerca e raccolta di minerali da collezione.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
LA CORTE COSTITUZIONALE
ha dichiarato
con sentenza n. 1108 del dicembre 1988, non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata a suo tempo dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente Legge Regionale:

Art. 1-1. La presente legge disciplina la ricerca e la raccolta di minerali da collezione, in considerazione del valore scientifico e didattico del collezionismo, al fine di tutelare il patrimonio mineralogico e naturalistico.

Art. 2-1. La ricerca e la raccolta di campioni di minerali deve essere effettuata, nel rispetto delle limitazioni di cui ai successivi articoli, con tecniche e modalità che garantiscano il rispetto dell'equilibrio idrogeologico complessivo e puntuale dello stato umifero, della stabilità del terreno nonché dell'integrità della eventuale parte restante del giacimento minerale, e che non comportino interferenze negative con la flora e con la fauna stanziale o migratoria.

Art. 3-1. Per la raccolta dei campioni di minerale possono essere impiegate esclusivamente attrezzature di tipo manuale, consistenti in martelli e in mazze del peso massimo di chilogrammi 3, scalpelli di lunghezza non superiore a quaranta centimetri, piccozze e badili di lunghezza non superiore a metri 1,50.
2. E' vietato l'uso di materiali esplosivi nonché l'uso di qualsiasi mezzo meccanico, quali macchine perforatrici e leve idrauliche, salvo le eccezioni previste al successivo art. 7.

Art. 4-1. La ricerca e la raccolta dei minerali non possono essere oggetto di rapporti concessionari o convenzionali o convenzionali con diritto di esclusiva.
2. Resta salva ed impregiudicata la necessità del consenso del proprietario o titolare di altro diritto reale o del conduttore del fondo per la ricerca e l'asportazione dei minerali.

Art. 5-1. I quantitativi massimi asportabili individualmente nel corso di una giornata sono i seguenti:
- non più di due esemplari pro-capite di campioni di minerali;
- non più di dieci esemplari pro-capite di campioni di minerali in complesso;
per gruppi di più di cinque persone valgono i seguenti quantitativi massimi:
- non più di dieci esemplari complessivamente di campioni di minerali;
- non più di cinquanta esemplari di campioni di minerali in complesso.
2. Disposizioni più restrittive sui quantitativi asportabili, per elenchi di minerali specificamente indicanti in relazione a loro caratteristiche di particolare pregio scientifico o rarità, possono essere emanate con decreto
del Presidente della Giunta Regionale, o dell'assessore competente se delegato, anche su proposta dei Comuni delle comunità montane o degli enti gestori dei parche i delle riserve regionali, relativamente al territorio di propria competenza.
3. E' comunque vietata la raccolta di campioni di calcite e aragonite ubicati in grotte o cavità naturali.

Art. 6-1. I dipartimenti o gli istituti universitari di specifica competenza nonché i musei naturalistici di enti locali, anche su segnalazione di enti o associazioni mineralogiche, geologiche o paleontologiche , possono segnalare alla Giunta Regionale zone dove esistono giacimenti di rilevanza scientifica, per le quali propongano ulteriori prescrizioni o divieti, dandone precisa indicazione, riguardo la ricerca e la raccolta di minerali.
2. La delimitazione di tali zone nonché le relative disposizioni di salvaguardia e le normative di utilizzazione ai fini della presente Legge, sono deliberate dalla Giunta Regionale d'intesa con la commissione consiliare competente.

Art. 7 -1. Per la estrazione di minerali di particolare rilevanza scientifica o per documentate esigenze di ricerca, i dipartimenti e gli istituti universitari di specifica competenza ed i musei naturalistici di enti locali, possono procedere a raccolta di campioni di minerali utilizzando attrezzature diverse da quelle di cui al precedente articolo 3, con l'esclusione comunque dell'impiego di esplosivi, e per quantitativi maggiori di quelli previsti dal precedente articolo 5, purché le persone incaricate siano appositamente autorizzate dal Presidente della Giunta Regionale o dall'assessore competente se delegato, con atto da esibirsi a richiesta degli agenti di vigilanza.
2. Tale atto deve indicare nominativamente la persona abilitata, la durata, le modalità le quantità massime di ravvolta e la zona di pertinenza nonché l'istituto o il museo, cui i campioni estratti sono interamente destinati per la conservazione.

Art. 8-1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge è esercitata dal Comune interessato, coadiuvato dal personale del corpo forestale, dagli agenti di polizia rurale e dalle guardie giurate del servizio volontario di vigilanza ecologica di cui alla Legge Regionale 29 dicembre 1980, n. 105
2. Nelle zone comprese in una comunità montana, nonché in quelle comprese in un parco o riserva di interesse regionale provvedono rispettivamente le comunità montana e l'ente gestore del parco e della riserva.

Art. 9-1. Le violazioni delle norme di cui alla presente legge comportano l'irrogazione, secondo la normativa regionale vigente, di sanzioni amministrative pecuniarie nelle misure seguenti:
a) per l'uso di materiale esplosivo: da lire 2.500.000 a lire 5.000.000;
b) per l'uso degli altri materiali di cui al secondo comma del precedente articolo 3 e per la violazione dell'articolo 5, terzo comma: da lire 500.000 a lire 2.000.000;
c) per la violazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 2: da lire 50.000 e lire 500.000.
d) per la violazione delle disposizioni di cui al primo comma del precedente
articolo 5: da lire 100.000 a lire 500.000.
2. Nei casi previsti dai precedenti punti a), b) e c) il sindaco ed il presidente della comunità montana o il presidente dell'ente gestore, nei casi previsti al secondo comma del precedente articolo 8, ordinano la confisca del materiale estratto e degli strumenti di escavazione.
Il materiale confiscato sarà destinato ad un museo di un ente pubblico o comunque verrà utilizzato per il pubblico interesse.

Art. 10-1. La raccolta dei fossili è regolata dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione della presente Legge tutti gli ambiti territoriali normati da disposizioni più restrittive.
La presente Legge Regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Lombarda.

Milano, 10 gennaio 1989

 

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Indicazioni stradali con Google

Puoi collaborare inviando materiale generico o resoconti di esperienze personali: le schede riporteranno il tuo nome  (vedi qualche esempio).

Per la Rete. Oltre alle conseguenze nelle quali spesso s’incorre, tipo intervento da parte di terzi legittimamente interessati (un esempio), copiare o utilizzare contenuti d’altri siti porta quasi sempre a risultati screditanti per il proprio lavoro, soprattutto nel caso il materiale fosse tratto da web ben conosciuti e molto visitati i cui utenti, nel caso appunto ravvisassero (accidentalmente?) il contesto di cui sopra, considererebbero detta scopiazzatura come rivelatore della mancanza di buon gusto oltre che di idee nei confronti del gestore del sito in “odor” di plagio . In ogni caso si tratterebbe di un gesto che, al di la delle apparenze iniziali, non offrirebbe al proprio web alcuno sviluppo positivo per il semplice motivo che non è generato da un’azione costruttiva bensì passiva.  A mio modesto avviso, un sito per risultare interessante deve avere una propria personalità nella scelta dei contenuti e nel modo in cui questi vengono presentati: meglio ancora se caratterizzato da alcune informazioni non  facili da reperire. Altro che copiare da altri siti. Per il cartaceo. Talvolta vengo a sapere che qualcuno ha utilizzato paragrafi del sito nella stesura di qualche suo lavoro su cartaceo (libri ecc.): non mi riferisco certo ai seri scrittori e giornalisti che con una comune richiesta di autorizzazione via e-mail (la concedo sempre, salvo particolarismi) mi appagano anzi di soddisfazione per quanto concerne la mia attività in rete (e ciò mi basterebbe), ma piuttosto alle persone che pubblicano il contesto non solo senza chiedermene per semplice formalità il consenso, ma addirittura senza la buona educazione di citare, nel prodotto finito, il fatto di avere in qualche misura attinto anche dalle mie pagine. Non riporto per esteso le credenziali dei "maldestri autori" dei quali mi sono finora accorto perché ritengo che i loro nomi (e pubblicazioni annesse) non meritino qui di essere "pubblicizzati" in alcun modo, cioè esattamente al contrario e nel rispetto di come invece solitamente mi comporto con tutte le persone che mi contattano in simili circostanze e delle quali in seguito io segnalo appunto con piacere (è nell'interesse informativo del sito) la pubblicazione che li riguarda. Insomma, una questione d'impostazione e correttezza reciproca che tra l'altro può solo agevolare entrambi.