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Trento normative

 

 

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NOTA DI Z.G. Considerando la data di questa legge, pur essendo aggiornata nel 2002 come qui esposta, ovviamente le precise cifre pecuniarie riguardanti le multe specificate hanno attualmente altri valori; basti ad es. pensare che la Lira qui riportata fu in seguito sostituita dall'Euro che noi oggi conosciamo.

 

 

LEGGE PROVINCIALE 31 ottobre 1983, n. 37

 

Protezione del patrimonio mineralogico, paleontologico, paletnologico, speleologico e carsico.

 

Art. 1

Finalità della legge.

 

La presente legge ha lo scopo di tutelare il patrimonio mineralogico, paleontologico, paletnologico, speleologico e carsico nel territorio della provincia autonoma di Trento.

 

 

Art. 2

Minerali, fossili, grotte ed ambienti carsici.

 

Ai fini della presente legge sono considerati minerali i corpi omogenei presenti nelle rocce, originati da processi inorganici ed aventi ben definite proprietà chimiche, fisiche e cristallografiche.

Sono considerati fossili tutti i resti e le tracce di organismi animali e vegetali vissuti in epoca anteriore alla presente e che si rinvengono nelle rocce.

Le grotte e gli ambienti carsici sono altresì considerati patrimonio speleologico della Provincia.

 

 

Art. 3

Estrazione e raccolta di minerali e fossili.

 

Ferme restando le norme vigenti in materia di miniere, cave e torbiere, l'estrazione e la raccolta di minerali e fossili, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, è consentita solo a chi è in possesso di apposita autorizzazione, salvo quanto diversamente disposto dal successivo articolo 10.

La norma di cui al precedente comma si applica compatibilmente con le disposizioni del codice civile a tutela della proprietà.

 

 

Art. 4

Divieto di commercializzazione.

 

I minerali ed i fossili estratti o raccolti nel territorio provinciale non possono essere oggetto di commercio, salvo particolare autorizzazione per enti pubblici o associazioni a fini didattici, scientifici o culturali, rilasciata dalla Giunta provinciale per l'acquisizione di pezzi unici o di intere collezioni.

 

 

Art. 5

Aree protette.

 

È data facoltà alla Giunta provinciale, su proposta del Museo tridentino di scienze naturali di Trento e del dipartimento ecologico provinciale, di stabilire aree di divieto di estrazione e raccolta di minerali o di fossili, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, tranne che per scopi scientifici. In tal caso le modalità di estrazione e di raccolta sono soggette ad apposito disciplinare da adottarsi di volta in volta.

 

 

Art. 6

Autorizzazioni

 

Le autorizzazioni alla estrazione ed alla raccolta di minerali e fossili sono rilasciate al solo scopo di collezionismo o di studio dal dirigente del servizio geologico della Provincia e sono valide per tutto il territorio provinciale, salvo le limitazioni territoriali di cui al precedente articolo 5. Per valutare l'opportunità del rilascio delle autorizzazioni, il dirigente del servizio sopra indicato potrà avvalersi del parere del Museo tridentino di scienze naturali di Trento.

Le autorizzazioni sono strettamente personali e sono valide per l'anno solare nel quale sono state rilasciate.

Le richieste di autorizzazione, redatte in carta legale ed indirizzate al servizio geologico della Provincia, dovranno riportare:

a)    i dati relativi alla persona che chiede l'autorizzazione;

b)    lo scopo della domanda (se per collezionismo o per studio);

c)    l'oggetto della domanda (minerali o fossili o entrambi);

d)    l'eventuale appartenenza ad un club mineralogico.

Nel caso in cui lo stesso soggetto presenti con un'unica domanda più richieste di autorizzazione per la raccolta e per l'estrazione di minerali e di fossili può essere rilasciata un'autorizzazione cumulativa.

Il rinnovo delle autorizzazioni è condizionato alla presentazione da parte dei richiedenti della relazione sull'attività svolta, prevista dal successivo articolo 13. Esso potrà inoltre essere condizionato alla verifica del rispetto delle norme della presente legge da parte dei richiedenti.

Note al testo. Articolo così modificato dall'art. 70 della legge provinciale 19  febbraio 2002, n. 1.

 

 

Art. 7

Rilascio delle autorizzazioni.

 

Le autorizzazioni alla estrazione ed alla raccolta di minerali o fossili rilasciate a scopo di collezionismo non potranno eccedere il numero che di anno in anno sarà fissato dalla Giunta provinciale, su parere del servizio geologico compatibilmente con le risorse asportabili e le richieste complessivamente presentate, sia per scopo di collezionismo che per scopi scientifici e di studio.

Nessun limite numerico è posto al rilascio di autorizzazioni alla estrazione ed alla raccolta di minerali e fossili per scopi scientifici o di studio. In tal caso la domanda di cui al terzo comma del precedente articolo 6 dovrà essere corredata da una attestazione della scuola, museo, università od istituto di ricerca, che comprovi le finalità scientifiche o di studio della richiesta.

Nel rilascio delle autorizzazioni alla estrazione ed alla raccolta di minerali e fossili a scopo di collezionismo verrà data la precedenza agli iscritti ad associazioni o club mineralogici operanti in provincia di Trento ed ivi residenti.

 

 

Art. 8

Autorizzazioni per collezionisti occasionali.

 

Il dirigente del servizio geologico della Provincia è autorizzato a rilasciare autorizzazioni all'estrazione ed alla raccolta di minerali e fossili con validità limitata, a favore di collezionisti occasionali non residenti in provincia di Trento.

Le autorizzazioni, che saranno rilasciate senza limitazione di numero con le modalità previste dal precedente articolo 6, riporteranno il nome del titolare, il periodo di validità ed i limiti territoriali entro i quali l'attività di estrazione e di raccolta potrà essere esercitata.

Le autorizzazioni di cui al presente articolo non potranno essere rilasciate al medesimo collezionista per più di due volte nell'arco di dodici mesi e la loro validità non potrà eccedere complessivamente il periodo di trenta giorni.

A fine attività i titolari delle autorizzazioni di cui al presente articolo dovranno presentare un resoconto sul materiale complessivamente raccolto. Nota di Z.G. il resoconto a fine anno di cui sopra, serve per poter ottenere il permesso l'anno successivo nel caso lo si desiderasse.

 

 

Art. 9

Mezzi tecnici per l'estrazione di minerali e fossili.

 

È ammessa l'estrazione di un quantitativo giornaliero di minerali e fossili non superiore complessivamente a 10 esemplari per persona, che non dovranno comunque superare nel loro insieme il peso massimo di chilogrammi 30, salvo il caso di esemplare singolo di peso superiore.

Per le operazioni di estrazione dei minerali e dei fossili, sia dalla roccia madre che dai frammenti sciolti superficiali, è consentito esclusivamente l'impiego di mazze e di martelli del peso massimo non superiore a chilogrammi 3, di scalpelli da roccia della lunghezza non superiore a 30 centimetri e di altri attrezzi ausiliari di lunghezza non superiore a metri 1.

È sempre vietato l'uso di materiale esplosivo e di mezzi meccanici a motore o a propulsione idraulica o pneumatica, salvo che per le ricerche scientifiche di cui al successivo articolo 14.

 

 

Art. 10

Raccolta di minerali e fossili sciolti.

 

La raccolta di minerali e fossili che si presentano in frammenti sciolti superficiali è libera su tutto il territorio provinciale, ad eccezione delle aree protette ai sensi dell'articolo 5, fino al limite ponderale di chilogrammi 5 al giorno per persona, salvo il caso di esemplare singolo di peso superiore. La raccolta di quantitativi superiori a chilogrammi 5 è soggetta alle limitazioni ed alle prescrizioni indicate dal precedente articolo 9.

 

 

Art. 11

Ripristino.

 

L'estrazione e la ricerca dei minerali e dei fossili non deve recare alterazioni vistose o permanenti all'ambiente naturale. Qualsiasi manomissione comporta l'obbligo, ove la natura del terreno lo consenta, del ripristino originario a cura del responsabile dell'alterazione, o comunque la disposizione del materiale scavato in posizione stabile, in modo da non essere di pregiudizio a persone, animali e cose.

 

 

Art. 12

Pezzi di particolare valore scientifico.

 

I titolari di autorizzazioni alla estrazione ed alla raccolta di minerali e fossili nel territorio della provincia autonoma di Trento, sono tenuti a segnalare al servizio geologico della Provincia i pezzi unici presentanti particolare valore scientifico, reperiti durante la loro attività.

 

 

Art. 13

Relazione sull'attività svolta.

 

Ai titolari delle autorizzazioni alla estrazione ed alla raccolta di minerali e fossili nel territorio della provincia autonoma di Trento, è fatto obbligo di tenere ed aggiornare un registro sulla attività svolta, dove figuri ben specificata la località, la data di raccolta e il tipo di minerali e di fossili estratti o raccolti.

A fine anno o all'atto della richiesta di una nuova autorizzazione i medesimi presenteranno per la vidimazione il registro di cui al precedente comma al servizio geologico della Provincia, unitamente ad una relazione riassuntiva sull'attività esercitata nell'ultimo anno.

 

 

Art. 14

Autorizzazioni speciali per ricerche scientifiche.

 

Per finalità scientifiche, la cui natura e le cui motivazioni dovranno essere dettagliatamente specificate nella richiesta da parte dell'ente oppure dalle persone interessate, è previsto il rilascio di autorizzazioni alla estrazione ed alla raccolta di minerali e fossili in quantitativi giornalieri superiori a quelli indicati dal primo comma dell'articolo 9 ed all'uso di strumenti diversi da quelli previsti dal secondo comma del predetto articolo 9, ivi compresi i mezzi indicati dall'ultimo comma del medesimo articolo.

Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate, in casi eccezionali, anche per le aree protette di cui al precedente articolo 5.

L'autorizzazione che sarà rilasciata dal servizio geologico della Provincia dovrà specificare, in accordo con il richiedente, l'ambito geografico entro il quale l'attività di estrazione e di raccolta potrà essere effettuata, la durata del permesso, la quantità complessiva giornaliera di minerali e di fossili concessa e la strumentazione prevista per gli interventi di prelievo.

A fine attività i titolari delle autorizzazioni di cui al presente articolo dovranno presentare un resoconto sul materiale complessivamente raccolto.

Note al testo. Il terzo comma è stato così modificato dall'art. 70 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.

 

Art. 14 bis

Tutela del patrimonio speleologico.

 

È vietata ad ogni titolo l'asportazione nelle cavità sotterranee naturali di forme concrezionali legate al fenomeno carsico.

Non può essere consentita alcuna forma di sfruttamento del patrimonio speleologico quando ciò possa determinare la distruzione o alterarne sensibilmente la consistenza attuale.

L'utilizzazione del patrimonio speleologico per finalità scientifiche, turistiche, terapeutiche e industriali è soggetta ad autorizzazione della Giunta provinciale, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 2 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 59.

Note al testo. Articolo introdotto dall'art. 4 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 1.

 

Art. 14 ter

Catasto delle grotte e delle aree carsiche.

 

È istituito presso il servizio geologico provinciale il catasto delle grotte e delle aree carsiche.

In esso sono iscritti i dati topografici, i rilievi speleologici e geologici, eventuali informazioni relative alla possibilità di utilizzazione nonché eventuali vincoli conservativi o disposizioni di tutela.

Le norme attinenti all'impianto, al funzionamento, all'aggiornamento, all'accesso al catasto sono emanate con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della commissione di cui all'articolo 2 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 59.

A tal fine viene annualmente predisposto un programma per il censimento, le ricerche e gli studi che possono essere attuati direttamente o attraverso convenzioni anche con i gruppi speleologici operanti in provincia.

Note al testo. Articolo introdotto dall'art. 5 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 1.

 

Art. 14 quater

Corsi di formazione per speleologi.

 

Ai fini di formazione di personale volontario esperto in speleologia, la Giunta provinciale è autorizzata a finanziare appositi corsi di formazione o a contribuire alla realizzazione di corsi di formazione, anche allo scopo di avere la disponibilità di personale esperto in occasione di operazioni di soccorso.

Le modalità per l'indizione dei corsi e per l'impiego di detto personale saranno definite con deliberazione della Giunta provinciale.

Note al testo. Articolo introdotto dall'art. 6 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 1.

 

 

Art. 15

Vigilanza.

 

La vigilanza sulla applicazione della presente legge è affidata al servizio geologico della Provincia.

 

 

Art. 16

Accertamento delle infrazioni.

 

All'accertamento delle infrazioni alla presente legge provvedono:

a)    il personale tecnico del servizio geologico;

b)    il personale incaricato del servizio di polizia forestale;

c)    il personale incaricato del servizio di polizia mineraria;

d)    i custodi forestali dei comuni e dei loro consorzi;

e)    il personale incaricato della vigilanza sulla caccia e sulla pesca;

f)    il personale incaricato dei servizi di polizia locale.

 

 

Art. 17

Sanzioni amministrative.

 

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi delle leggi vigenti, le violazioni alla presente legge sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative:

a)    chiunque effettua l'estrazione o la raccolta di minerali e/o fossili senza la prescritta autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 500.000;

b)    chiunque viola la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 14 bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 300.000;

c)    chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 4, 10 e 12 o non ottemperi alle prescrizioni indicate nell'articolo 14, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 300.000;

d)    chiunque effettua l'estrazione o la raccolta di minerali e/o fossili, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, nelle aree protette ai sensi dell'articolo 5, senza la prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 2.000.000;

e)    chiunque viola le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 9 o quelle di cui all'articolo 11 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000;

f)     chiunque viola le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 9 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 10.000.000.

g)    chiunque viola le disposizioni del terzo comma dell'articolo 14 bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 500.000 a lire 3.000.000.

Le violazioni alle disposizioni della presente legge comportano inoltre la confisca delle attrezzature non consentite e del materiale estratto o raccolto. Questo sarà distribuito a cura del servizio geologico a scuole, istituti e musei siti nel territorio provinciale.

Fatte salve le norme in materia di esplosivi, le attrezzature confiscate saranno messe a disposizione dei servizi provinciali che ne possono fare uso.

Note al testo. Il primo comma è stato così modificato dall'art. 7 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 1.

 

 

Art. 18

Procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

 

Per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 17 si osservano le disposizioni della legge 24 dicembre 1981, n. 689.

L'emissione dell'ordinanza di ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della predetta legge 24 novembre 1981 n. 689, spetta al dirigente del servizio geologico della Provincia. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.

 

Art. 18 bis

Riferimento delle spese.

 

Con successive leggi provinciali si provvederà all'autorizzazione delle spese derivanti dall'articolo 14 ter, quarto comma e dall'articolo 14 quater, primo comma.

Note al testo. Articolo introdotto dall'art. 8 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 1.

 

 

Art. 19

Abrogazione di norme provinciali.

 

La legge provinciale 28 agosto 1978, n. 32 è abrogata.

Le autorizzazioni già rilasciate ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 28 agosto 1978, n. 32, conservano tuttavia la loro efficacia fino allo scadere del termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

                                                                                27 febbraio 2002

 

RINGRAZIO QUI LA PROVINCIA DI TRENTO PER AVER MESSO A DISPOSIZIONE LE NORME RICERCA/RACCOLTA MINERALI.

P.s. Quel che riguarda la prov. di Bolzano si trova in altra scheda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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