LEGGE PROVINCIALE 31 ottobre 1983, n. 37
Protezione del patrimonio mineralogico, paleontologico,
paletnologico, speleologico e carsico.
Art. 1
Finalità della legge.
La
presente legge ha lo scopo di tutelare il patrimonio
mineralogico, paleontologico, paletnologico, speleologico e
carsico nel territorio della provincia autonoma di Trento.
Art. 2
Minerali, fossili, grotte ed ambienti carsici.
Ai fini
della presente legge sono considerati
minerali i corpi omogenei
presenti nelle rocce, originati da processi inorganici ed aventi
ben definite proprietà chimiche, fisiche e cristallografiche.
Sono
considerati fossili tutti i resti e le tracce di organismi
animali e vegetali vissuti in epoca anteriore alla presente e
che si rinvengono nelle rocce.
Le grotte
e gli ambienti carsici sono altresì considerati patrimonio
speleologico della Provincia.
Art. 3
Estrazione e raccolta di minerali e fossili.
Ferme
restando le norme vigenti in materia di miniere, cave e
torbiere, l'estrazione e la raccolta di minerali e fossili,
anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, è
consentita solo a chi è in possesso di apposita autorizzazione,
salvo quanto diversamente disposto dal successivo articolo 10.
La norma
di cui al precedente comma si applica compatibilmente con le
disposizioni del
codice civile a tutela della proprietà.
Art. 4
Divieto di commercializzazione.
I minerali
ed i fossili estratti o raccolti nel territorio provinciale non
possono essere oggetto di commercio, salvo particolare
autorizzazione per enti pubblici o associazioni a fini
didattici, scientifici o culturali, rilasciata dalla Giunta
provinciale per l'acquisizione di pezzi unici o di intere
collezioni.
Art. 5
Aree protette.
È data
facoltà alla Giunta provinciale, su proposta del Museo
tridentino di scienze naturali di Trento e del dipartimento
ecologico provinciale, di stabilire aree di divieto di
estrazione e raccolta di minerali o di fossili, anche se si
presentano in frammenti sciolti superficiali, tranne che per
scopi scientifici. In tal caso le modalità di estrazione e di
raccolta sono soggette ad apposito disciplinare da adottarsi di
volta in volta.
Art. 6
Autorizzazioni
Le
autorizzazioni alla estrazione ed alla raccolta di minerali e
fossili sono rilasciate al solo scopo di collezionismo o di
studio dal dirigente del servizio geologico della Provincia e
sono valide per tutto il territorio provinciale, salvo le
limitazioni territoriali di cui al precedente articolo 5. Per
valutare l'opportunità del rilascio delle autorizzazioni, il
dirigente del servizio sopra indicato potrà avvalersi del parere
del Museo tridentino di scienze naturali di Trento.
Le
autorizzazioni sono strettamente personali e sono valide per
l'anno solare nel quale sono state rilasciate.
Le
richieste di autorizzazione, redatte in carta legale ed
indirizzate al servizio geologico della Provincia, dovranno
riportare:
a) i
dati relativi alla persona che chiede l'autorizzazione;
b) lo
scopo della domanda (se per collezionismo o per studio);
c)
l'oggetto della domanda (minerali o fossili o entrambi);
d)
l'eventuale appartenenza ad un club mineralogico.
Nel caso
in cui lo stesso soggetto presenti con un'unica domanda più
richieste di autorizzazione per la raccolta e per l'estrazione
di minerali e di fossili può essere rilasciata un'autorizzazione
cumulativa.
Il rinnovo
delle autorizzazioni è condizionato alla presentazione da parte
dei richiedenti della relazione sull'attività svolta, prevista
dal successivo articolo 13. Esso potrà inoltre essere
condizionato alla verifica del rispetto delle norme della
presente legge da parte dei richiedenti.
Note al testo.
Articolo così modificato dall'art.
70 della
legge provinciale
19
febbraio 2002, n. 1.
Art. 7
Rilascio delle autorizzazioni.
Le
autorizzazioni alla estrazione ed alla raccolta di minerali o
fossili rilasciate a scopo di collezionismo non potranno
eccedere il numero che di anno in anno sarà fissato dalla Giunta
provinciale, su parere del servizio geologico compatibilmente
con le risorse asportabili e le richieste complessivamente
presentate, sia per scopo di collezionismo che per scopi
scientifici e di studio.
Nessun
limite numerico è posto al rilascio di autorizzazioni alla
estrazione ed alla raccolta di minerali e fossili per scopi
scientifici o di studio. In tal caso la domanda di cui al terzo
comma del precedente articolo 6 dovrà essere corredata da una
attestazione della scuola, museo, università od istituto di
ricerca, che comprovi le finalità scientifiche o di studio della
richiesta.
Nel
rilascio delle autorizzazioni alla estrazione ed alla raccolta
di minerali e fossili a scopo di collezionismo verrà data la
precedenza agli iscritti ad associazioni o club mineralogici
operanti in provincia di Trento ed ivi residenti.
Art. 8
Autorizzazioni per collezionisti occasionali.
Il
dirigente del servizio geologico della Provincia è autorizzato a
rilasciare autorizzazioni all'estrazione ed alla raccolta di
minerali e fossili con validità limitata, a favore di
collezionisti occasionali non residenti in provincia di Trento.
Le
autorizzazioni, che saranno rilasciate senza limitazione di
numero con le modalità previste dal precedente articolo 6,
riporteranno il nome del titolare, il periodo di validità ed i
limiti territoriali entro i quali l'attività di estrazione e di
raccolta potrà essere esercitata.
Le
autorizzazioni di cui al presente articolo non potranno essere
rilasciate al medesimo collezionista per più di due volte
nell'arco di dodici mesi e la loro validità non potrà eccedere
complessivamente il periodo di trenta giorni.
A fine
attività i titolari delle autorizzazioni di cui al presente
articolo dovranno presentare un resoconto sul materiale
complessivamente raccolto.
Nota di Z.G.
il resoconto a fine anno di cui sopra, serve per poter ottenere
il permesso l'anno successivo nel caso lo si desiderasse.
Art. 9
Mezzi tecnici per l'estrazione di minerali e fossili.
È ammessa
l'estrazione di un quantitativo giornaliero di minerali e
fossili non superiore complessivamente a 10 esemplari per
persona, che non dovranno comunque superare nel loro insieme il
peso massimo di chilogrammi 30, salvo il caso di esemplare
singolo di peso superiore.
Per le
operazioni di estrazione dei minerali e dei fossili, sia dalla
roccia madre che dai frammenti sciolti superficiali, è
consentito esclusivamente l'impiego di mazze e di martelli del
peso massimo non superiore a chilogrammi 3, di scalpelli da
roccia della lunghezza non superiore a 30 centimetri e di altri
attrezzi ausiliari di lunghezza non superiore a metri 1.
È sempre
vietato l'uso di materiale esplosivo e di mezzi meccanici a
motore o a propulsione idraulica o pneumatica, salvo che per le
ricerche scientifiche di cui al successivo articolo 14.
Art. 10
Raccolta di minerali e fossili sciolti.
La
raccolta di minerali e fossili che si presentano in frammenti
sciolti superficiali è libera su tutto il territorio
provinciale, ad eccezione delle aree protette ai sensi
dell'articolo 5, fino al limite ponderale di chilogrammi 5 al
giorno per persona, salvo il caso di esemplare singolo di peso
superiore. La raccolta di quantitativi superiori a chilogrammi 5
è soggetta alle limitazioni ed alle prescrizioni indicate dal
precedente articolo 9.
Art. 11
Ripristino.
L'estrazione e la ricerca dei minerali e dei fossili non deve
recare alterazioni vistose o permanenti all'ambiente naturale.
Qualsiasi manomissione comporta l'obbligo, ove la natura del
terreno lo consenta, del ripristino originario a cura del
responsabile dell'alterazione, o comunque la disposizione del
materiale scavato in posizione stabile, in modo da non essere di
pregiudizio a persone, animali e cose.
Art. 12
Pezzi di particolare valore scientifico.
I titolari
di autorizzazioni alla estrazione ed alla raccolta di minerali e
fossili nel territorio della provincia autonoma di Trento, sono
tenuti a segnalare al servizio geologico della Provincia i pezzi
unici presentanti particolare valore scientifico, reperiti
durante la loro attività.
Art. 13
Relazione sull'attività svolta.
Ai
titolari delle autorizzazioni alla estrazione ed alla raccolta
di minerali e fossili nel territorio della provincia autonoma di
Trento, è fatto obbligo di tenere ed aggiornare un registro
sulla attività svolta, dove figuri ben specificata la località,
la data di raccolta e il tipo di minerali e di fossili estratti
o raccolti.
A fine
anno o all'atto della richiesta di una nuova autorizzazione i
medesimi presenteranno per la vidimazione il registro di cui al
precedente comma al servizio geologico della Provincia,
unitamente ad una relazione riassuntiva sull'attività esercitata
nell'ultimo anno.
Art. 14
Autorizzazioni speciali per ricerche scientifiche.
Per
finalità scientifiche, la cui natura e le cui motivazioni
dovranno essere dettagliatamente specificate nella richiesta da
parte dell'ente oppure dalle persone interessate, è previsto il
rilascio di autorizzazioni alla estrazione ed alla raccolta di
minerali e fossili in quantitativi giornalieri superiori a
quelli indicati dal primo comma dell'articolo 9 ed all'uso di
strumenti diversi da quelli previsti dal secondo comma del
predetto articolo 9, ivi compresi i mezzi indicati dall'ultimo
comma del medesimo articolo.
Dette
autorizzazioni potranno essere rilasciate, in casi eccezionali,
anche per le aree protette di cui al precedente articolo 5.
L'autorizzazione che sarà rilasciata dal servizio geologico
della Provincia dovrà specificare, in accordo con il
richiedente, l'ambito geografico entro il quale l'attività di
estrazione e di raccolta potrà essere effettuata, la durata del
permesso, la quantità complessiva giornaliera di minerali e di
fossili concessa e la strumentazione prevista per gli interventi
di prelievo.
A fine
attività i titolari delle autorizzazioni di cui al presente
articolo dovranno presentare un resoconto sul materiale
complessivamente raccolto.
Note al testo.
Il terzo comma è stato così modificato dall'art.
70
della legge provinciale 19
febbraio 2002, n. 1.
Art. 14 bis
Tutela del patrimonio speleologico.
È vietata
ad ogni titolo l'asportazione nelle cavità sotterranee naturali
di forme concrezionali legate al fenomeno carsico.
Non può
essere consentita alcuna forma di sfruttamento del patrimonio
speleologico quando ciò possa determinare la distruzione o
alterarne sensibilmente la consistenza attuale.
L'utilizzazione del patrimonio speleologico per finalità
scientifiche, turistiche, terapeutiche e industriali è soggetta
ad autorizzazione della Giunta provinciale, sentito il parere
della commissione di cui all'articolo 2 della
legge provinciale 29 novembre 1973, n. 59.
Note al testo.
Articolo introdotto dall'art. 4
della legge provinciale
4 gennaio 1988, n. 1.
Art. 14 ter
Catasto delle grotte e delle aree carsiche.
È
istituito presso il servizio geologico provinciale il catasto
delle grotte e delle aree carsiche.
In esso
sono iscritti i dati topografici, i rilievi speleologici e
geologici, eventuali informazioni relative alla possibilità di
utilizzazione nonché eventuali vincoli conservativi o
disposizioni di tutela.
Le norme
attinenti all'impianto, al funzionamento, all'aggiornamento,
all'accesso al catasto sono emanate con deliberazione della
Giunta provinciale, previo parere della commissione di cui
all'articolo 2 della
legge provinciale 29 novembre 1973, n. 59.
A tal fine
viene annualmente predisposto un programma per il censimento, le
ricerche e gli studi che possono essere attuati direttamente o
attraverso convenzioni anche con i gruppi speleologici operanti
in provincia.
Note al testo.
Articolo introdotto dall'art. 5
della legge provinciale
4 gennaio 1988, n. 1.
Art. 14 quater
Corsi di formazione per speleologi.
Ai fini di
formazione di personale volontario esperto in speleologia, la
Giunta provinciale è autorizzata a finanziare appositi corsi di
formazione o a contribuire alla realizzazione di corsi di
formazione, anche allo scopo di avere la disponibilità di
personale esperto in occasione di operazioni di soccorso.
Le
modalità per l'indizione dei corsi e per l'impiego di detto
personale saranno definite con deliberazione della Giunta
provinciale.
Note al testo.
Articolo introdotto dall'art. 6
della legge provinciale
4 gennaio 1988, n. 1.
Art. 15
Vigilanza.
La
vigilanza sulla applicazione della presente legge è affidata al
servizio geologico della Provincia.
Art. 16
Accertamento delle infrazioni.
All'accertamento delle infrazioni alla presente legge
provvedono:
a) il
personale tecnico del servizio geologico;
b) il
personale incaricato del servizio di polizia forestale;
c) il
personale incaricato del servizio di polizia mineraria;
d) i
custodi forestali dei comuni e dei loro consorzi;
e) il
personale incaricato della vigilanza sulla caccia e sulla pesca;
f) il
personale incaricato dei servizi di polizia locale.
Art. 17
Sanzioni amministrative.
Ferma
restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto
costituisca reato ai sensi delle leggi vigenti, le violazioni
alla presente legge sono soggette alle seguenti sanzioni
amministrative:
a) chiunque effettua l'estrazione o la raccolta di minerali e/o
fossili senza la prescritta autorizzazione è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
50.000 a lire 500.000;
b) chiunque viola la disposizione di cui al secondo comma
dell'articolo 14 bis è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 300.000;
c) chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 4, 10 e 12 o
non ottemperi alle prescrizioni indicate nell'articolo 14, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 50.000 a lire 300.000;
d) chiunque effettua l'estrazione o la raccolta di minerali e/o
fossili, anche se si presentano in frammenti sciolti
superficiali, nelle aree protette ai sensi dell'articolo 5,
senza la prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire
2.000.000;
e) chiunque viola le disposizioni di cui al primo e secondo comma
dell'articolo 9 o quelle di cui all'articolo 11 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
100.000 a lire 1.000.000;
f)
chiunque viola le disposizioni di cui al terzo comma
dell'articolo 9 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 10.000.000.
g) chiunque viola le disposizioni del terzo comma dell'articolo 14
bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di lire 500.000 a lire 3.000.000.
Le
violazioni alle disposizioni della presente legge comportano
inoltre la confisca delle attrezzature non consentite e del
materiale estratto o raccolto. Questo sarà distribuito a cura
del servizio geologico a scuole, istituti e musei siti nel
territorio provinciale.
Fatte
salve le norme in materia di esplosivi, le attrezzature
confiscate saranno messe a disposizione dei servizi provinciali
che ne possono fare uso.
Note al testo.
Il primo comma è stato così modificato dall'art.
7
della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 1.
Art. 18
Procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
Per
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 17 si
osservano le disposizioni della
legge 24 dicembre 1981, n. 689.
L'emissione dell'ordinanza di ingiunzione o dell'ordinanza di
archiviazione di cui all'articolo 18 della predetta
legge 24 novembre 1981 n. 689, spetta al dirigente del
servizio geologico della Provincia. Le somme riscosse sono
introitate nel bilancio della Provincia.
Art. 18 bis
Riferimento delle spese.
Con
successive leggi provinciali si provvederà all'autorizzazione
delle spese derivanti dall'articolo 14 ter, quarto comma e
dall'articolo 14 quater, primo comma.
Note al testo.
Articolo introdotto dall'art. 8 della
legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 1.
Art. 19
Abrogazione di norme provinciali.
La
legge provinciale 28 agosto 1978, n. 32 è abrogata.
Le
autorizzazioni già rilasciate ai sensi dell'articolo 3 della
legge provinciale 28 agosto 1978, n. 32, conservano tuttavia
la loro efficacia fino allo scadere del termine di novanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
27 febbraio 2002