Art.
1
(Oggetto
e finalità)
1.
Al fine di assicurare una migliore conservazione dei beni ambientali e
del proprio patrimonio naturalistico, la Regione disciplina e tutela la
ricerca e la raccolta dei fossili e dei minerali da collezione.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si
applicano compatibilmente con le disposizioni del codice civile a tutela
della proprietà.
Art.
2
(Individuazione
dei siti di particolare valore naturalistico e ambientale e delle zone
di divieto di raccolta)
1. La Giunta regionale, su proposta della struttura
regionale competente in materia di cave e miniere, di seguito denominata
struttura competente, individua con propria deliberazione:
a) i siti del patrimonio mineralogico che, anche in
considerazione dell'interesse pubblico connesso al profilo scientifico e
didattico del collezionismo, risultano di particolare valore
naturalistico e ambientale;
b) le zone ove è fatto divieto di ricerca e di
raccolta dei fossili e dei minerali da collezione, dettando le
prescrizioni generali per la ricerca e la raccolta nelle altre zone.
2. I dipartimenti o gli istituti universitari e i
musei naturalistici di enti locali, anche su proposta di enti o
associazioni mineralogiche, geologiche o paleontologiche, possono
segnalare alla struttura competente l'esistenza di giacimenti di
rilevanza scientifica che necessitano di ulteriori prescrizioni o
divieti, fornendo precise indicazioni con riferimento alla raccolta dei
fossili e dei minerali da collezione.
3. In deroga ai divieti stabiliti ai sensi del comma
1, lettera b), la Giunta regionale può autorizzare la ricerca e la
raccolta dei fossili, dei minerali da collezione e dei minerali di
particolare rilevanza scientifica da parte di dipartimenti, istituti
universitari e musei naturalistici, dettando le prescrizioni relative
alle attività di estrazione e di recupero del sito. Le relative spese
sono a carico del soggetto autorizzato.
Art.
3
(Registro
regionale dei ricercatori e dei raccoglitori)
1. La Regione istituisce presso la struttura
competente un registro regionale dei ricercatori e dei raccoglitori di
fossili e di minerali da collezione (oro dei fiumi compreso; nota
aggiunta da Z.G.).
2. Chiunque intenda svolgere le attività di cui al
comma 1 nell'ambito della presente legge è tenuto a darne comunicazione
scritta al Presidente della Regione che, entro sessanta giorni dalla
data di ricevimento, rilascia apposito attestato di iscrizione.
3. L'attestato di cui al comma 2 costituisce
autorizzazione allo svolgimento dell'attività di ricerca consentita
entro i limiti e con l'impiego dei mezzi di cui agli articoli 4 e 5,
mentre l'attività di raccolta rimane subordinata all'ottenimento
dell'autorizzazione di cui all'articolo 6.
4. L' attestato di cui al comma 2 può essere
revocato dal Presidente della Regione agli iscritti che per due volte
siano incorsi nelle sanzioni di cui all' articolo 14.
5. I criteri e le modalità per la tenuta da parte
della struttura competente del registro di cui al comma 1 sono stabiliti
dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
Art.
4
(Mezzi
impiegati per la ricerca e la raccolta)
1. Per la ricerca e la raccolta dei campioni di
fossili o di minerali da collezione possono essere impiegate
esclusivamente attrezzature di tipo manuale,
consistenti in martelli e in mazze del peso massimo di tre chilogrammi,
scalpelli di lunghezza non superiore a quaranta centimetri, piccozze e
badili di lunghezza non superiore ad un metro e sessanta centimetri.
2. E' vietato l'uso di materiale esplosivo, salva
autorizzazione da parte del dirigente della struttura competente per
motivi di particolare interesse di studio o di documentazione.
3. L'utilizzo di mezzi meccanici è consentito nel
caso di raccolta con metodologia da segnalare nella richiesta di
autorizzazione di cui all'articolo 6.
Art.
5
(Limiti
della ricerca)
1. Fermi restando i divieti di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b), nell'ambito dell'attività di ricerca sono
consentiti il distacco e la raccolta giornaliera pro capite di esemplari
per un peso complessivo non superiore a dieci chilogrammi compresa la
matrice rocciosa; nel caso di esemplare singolo è ammessa un'ulteriore
tolleranza di due chilogrammi.
Art.
6
(Autorizzazione)
1. Ove consentito e fatto salvo quanto stabilito
dall'articolo 2, comma 3, la raccolta dei fossili e dei minerali da
collezione è subordinata all'autorizzazione da parte del Comune
territorialmente competente. Il Comune, con il supporto tecnico della
struttura competente, provvede al rilascio dell'autorizzazione in
conformità alle disposizioni di cui alla presente legge, dettando
prescrizioni tecniche di estrazione e di recupero ambientale del sito
che garantiscano l'equilibrio idrogeologico dell'area, dello stato
umifero, dell'integrità dell'eventuale parte restante del giacimento,
al fine di evitare pregiudizi alla flora e alla fauna. Copia
dell'autorizzazione è inviata, per conoscenza, alla struttura
competente.
2. Il Comune, con il supporto tecnico della struttura
competente, determina le modalità di effettuazione della raccolta e gli
adempimenti connessi, compresi quelli intesi ad assicurare il Comune in
merito alla corretta effettuazione dei lavori ed al recupero ambientale.
3. Qualora l'area ricada in zona soggetta a vincolo,
il Comune provvede a richiedere il necessario nulla osta alle autorità
preposte al vincolo.
Art.
7
(Limiti
della raccolta)
1. Fermi restando i divieti di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b), nell'ambito dell'attività di raccolta sono
consentiti il distacco e la raccolta giornaliera pro capite di esemplari
per un peso complessivo non superiore a dieci chilogrammi compresa la
matrice rocciosa; nel caso di esemplare singolo è ammessa un'ulteriore
tolleranza di cinque chilogrammi.
Art.
8
(Piccola
raccolta di fossili e di minerali da collezione)
1. La piccola raccolta di fossili e di minerali da
collezione che si presentano in frammenti sciolti superficiali è libera
su tutto il territorio regionale, ad eccezione delle aree di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), fino al limite di due chilogrammi
al giorno per persona, salvo il caso di esemplare singolo di peso
superiore.
2. La raccolta di quantitativi superiori a due
chilogrammi è soggetta alle limitazioni ed alle prescrizioni di cui
alla presente legge.
Art.
9
(Ripristino)
1. La ricerca e la raccolta dei fossili e dei
minerali da collezione non devono recare alterazioni permanenti
all'ambiente naturale.
2. E' fatto obbligo al ricercatore ed al raccoglitore
di procedere all'immediato ripristino del sito, con l'obbligo della
ricomposizione del manto vegetale e di ogni altro opportuno
rimodellamento adeguato alle particolari caratteristiche originarie
della zona.
Art.
10
(Divieto
di commercializzazione)
1. I fossili ed i minerali da collezione raccolti nel
territorio regionale non possono essere oggetto di commercio, salvo
particolare autorizzazione, a fini didattici, scientifici o culturali, a
favore di enti pubblici o associazioni rilasciata dalla Giunta regionale
per l'acquisizione di pezzi unici o di intere collezioni.
Art.
11
(Pezzi
di particolare valore scientifico)
1. I titolari di autorizzazioni alla raccolta di
fossili e di minerali da collezione sono tenuti a segnalare alla
struttura competente i pezzi unici che presentano particolare valore
scientifico, reperiti durante la loro attività.
Art.
12
(Polizia
mineraria)
1. I lavori di sicurezza e di estrazione dei fossili
e dei minerali da collezione sono soggetti alle disposizioni sulla
polizia mineraria di cui alla di cui alla legge
regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere
e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali).
Art.
13
(Vigilanza)
1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge
e sulle prescrizioni contenute nell'autorizzazione spetta al Comune
territorialmente competente, al personale dipendente della struttura
competente ai sensi dell'articolo 76 della legge
reg. 13 marzo/2008, n. 5, al Corpo forestale della Valle d'Aosta e, nel caso di cui
all'articolo 2, comma 3, alla struttura competente.
Art.
14
(Sanzioni)
1. L'ente che rilascia l'autorizzazione irroga le
sanzioni amministrative consistenti
nel pagamento di:
a) una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000, nel
caso di ricerca di fossili e di minerali da collezione non conforme alle
disposizioni della presente legge;
b) una somma di denaro da euro 3.000 a euro 24.000,
nel caso di raccolta di fossili e di minerali da collezione non conforme
alle disposizioni della presente legge;
c) una somma di denaro da euro 2.000 a euro 12.000,
nel caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione
di cui all'articolo 6;
d) una somma di denaro da euro 10.000 a euro 30.000
nel caso d'impiego di esplosivi senza l'autorizzazione ovvero in maniera
non conforme alle prescrizioni della stessa.
2. L'ente che rilascia l'autorizzazione, oltre
all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 e fermo quanto disposto
dall'articolo 3, comma 4, può disporre la confisca dei fossili e dei
minerali da collezione estratti e dell'attrezzatura non conforme a
quanto previsto dall'articolo 4 e la revoca dell'autorizzazione di cui
all'articolo 6.
3. I proventi delle sanzioni amministrative sono
introitati dall'ente che ha accertato la violazione. Per la Regione,
l'irrogazione delle sanzioni spetta al Presidente della Regione ed i
relativi proventi sono introitati nello stato di previsione delle
entrate del bilancio della Regione.
Art.
15
(Abrogazioni)
1. La legge
regionale 23 febbraio 1981, n. 15 (Norme per la disciplina
dell'estrazione di minerali e fossili), è abrogata.
2. E', inoltre, abrogato il comma 3 dell'articolo 24
della legge
regionale 17 dicembre 1997, n. 41.